INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LIMITI DELL’ESENZIONE DA CONTRIBUTI
Corte d’Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   01/12/2017,   n.4784

La Corte d’Appello di Roma, ha ritenuto non esenti dal versamento dei contributi le somme erogate ad alcuni giornalisti per accedere all’abbonamento di un pacchetto completo di una PAY-TV perché non è risultata provata l’inerenza tra i programmi dell’abbonamento e l’attività lavorativa a cui i giornalisti beneficiari erano stati adibiti dal medesimo datore di lavoro. Partendo dal principio secondo il quale in base al disposto dell’art. 12 , L. 153/69 “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro “ costituisce retribuzione da assoggettare a contribuzione – e che, pertanto, le ipotesi di esenzione si pongono quale mera eccezione alla regola - la Corte d'Appello ha dato applicazione anche dell'ulteriore principio della Cassazione secondo cui è onere del datore di lavoro, per accedere all’esenzione contributiva, provare “la correlazione tra i programmi dell’abbonamento e le competenze del giornalista che ne beneficia”. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha provato la correlazione tra i programmi dell’abbonamento al pacchetto PAY-TV e i contenuti dell’attività giornalistica svolta dal singolo dipendente. Pertanto, come rilevato dalla Corte d'Appello, non ricorre alcuna iptoesi di esenzione dall'obbligo contributivo. La strumentalità dell’erogazione, volta all’aggiornamento professionale, e come tale esente da contribuzione, può quindi essere riconosciuta solo nei limiti in cui l’abbonamento concerna programmi che afferiscano ai contenuti dell’attività giornalistica svolta dal singolo dipendente, non già quando abbia ad oggetto la totalità della programmazione televisiva.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LIMITI DELL’ESENZIONE DA CONTRIBUTI
Corte d’Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   01/12/2017,   n.4784

La Corte d’Appello di Roma, ha ritenuto non esenti dal versamento dei contributi le somme erogate ad alcuni giornalisti per accedere all’abbonamento di un pacchetto completo di una PAY-TV perché non è risultata provata l’inerenza tra i programmi dell’abbonamento e l’attività lavorativa a cui i giornalisti beneficiari erano stati adibiti dal medesimo datore di lavoro. Partendo dal principio secondo il quale in base al disposto dell’art. 12 , L. 153/69 “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro “ costituisce retribuzione da assoggettare a contribuzione – e che, pertanto, le ipotesi di esenzione si pongono quale mera eccezione alla regola - la Corte d'Appello ha dato applicazione anche dell'ulteriore principio della Cassazione secondo cui è onere del datore di lavoro, per accedere all’esenzione contributiva, provare “la correlazione tra i programmi dell’abbonamento e le competenze del giornalista che ne beneficia”. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha provato la correlazione tra i programmi dell’abbonamento al pacchetto PAY-TV e i contenuti dell’attività giornalistica svolta dal singolo dipendente. Pertanto, come rilevato dalla Corte d'Appello, non ricorre alcuna iptoesi di esenzione dall'obbligo contributivo. La strumentalità dell’erogazione, volta all’aggiornamento professionale, e come tale esente da contribuzione, può quindi essere riconosciuta solo nei limiti in cui l’abbonamento concerna programmi che afferiscano ai contenuti dell’attività giornalistica svolta dal singolo dipendente, non già quando abbia ad oggetto la totalità della programmazione televisiva.