INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ANCHE IN PROGRAMMI D’INTRATTENIMENTO PUO’ SVOLGERSI ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA
Corte d’Appello di Roma,   Sezione lavoro,   22/06/2018,   n.2289

La Corte d’Appello di Roma, in merito alla definizione di attività di natura giornalistica, ha ribadito i principi della Corte di Cassazione, secondo cui è riduttivo ritenere che l'attività giornalistica radiotelevisiva sia solo quella svolta all’interno dei giornali-radio, dei telegiornali e/o quella all’interno delle Testate, rilevando che anche all’interno di programmi di intrattenimento ben può svolgersi attività di contenuto informativo di tipo giornalistico. Nella medesima pronuncia, la Corte d’Appello ha condannato altresì l’azienda al pagamento in favore dell’Inpgi dei contributi evasi e delle relative sanzioni, negando l’applicabilità – pur invocata dal datore di lavoro - della Convenzione Inpgi- Inps per il trasferimento della contribuzione erroneamente versata ad altro Ente. E ciò in quanto non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti specifici richiesti dalla stessa Convenzione e cioè: la sussistenza della buona fede e di comunicazioni di regolarizzazione delle posizioni previdenziali, nonché la mancanza di contenzioso tra le parti.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ANCHE IN PROGRAMMI D’INTRATTENIMENTO PUO’ SVOLGERSI ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA
Corte d’Appello di Roma,   Sezione lavoro,   22/06/2018,   n.2289

La Corte d’Appello di Roma, in merito alla definizione di attività di natura giornalistica, ha ribadito i principi della Corte di Cassazione, secondo cui è riduttivo ritenere che l'attività giornalistica radiotelevisiva sia solo quella svolta all’interno dei giornali-radio, dei telegiornali e/o quella all’interno delle Testate, rilevando che anche all’interno di programmi di intrattenimento ben può svolgersi attività di contenuto informativo di tipo giornalistico. Nella medesima pronuncia, la Corte d’Appello ha condannato altresì l’azienda al pagamento in favore dell’Inpgi dei contributi evasi e delle relative sanzioni, negando l’applicabilità – pur invocata dal datore di lavoro - della Convenzione Inpgi- Inps per il trasferimento della contribuzione erroneamente versata ad altro Ente. E ciò in quanto non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti specifici richiesti dalla stessa Convenzione e cioè: la sussistenza della buona fede e di comunicazioni di regolarizzazione delle posizioni previdenziali, nonché la mancanza di contenzioso tra le parti.