INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori inpgi
Cassazione,   Lavoro,   27/07/2018,   n.20019

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame ha confermato la statuizione (positiva per l’INPGI) della Corte d’Appello che aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di giudizio sulla base del solo contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso dell’accertamento, senza ritenere necessario che queste ultime ricevano conferma in sede giudiziale. La Cassazione, pur risolvendo il gravame sul piano tecnico processuale - dichiarando inammissibile il motivo di gravame svolto dalla società- entra anche nel merito del motivo stesso evidenziandone l’infondatezza sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi. La S.Corte al riguardo richiama espressamente alcuni precedenti (Cass. 15073/08 e Cass. 3525/05) secondo cui la valenza probatoria dei verbali ispettivi è tale da rendere superflua l’ammissione della prova testimoniale laddove gli elementi fattuali posti a fondamento degli addebiti siano stati tratti da dichiarazioni dei lavoratori “univoche” e “il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”. Di analogo contenuto è anche la sent. Cass. 10427/2014, richiamata dalla Corte d’Appello nel precedente grado.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori inpgi
Cassazione,   Lavoro,   27/07/2018,   n.20019

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame ha confermato la statuizione (positiva per l’INPGI) della Corte d’Appello che aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di giudizio sulla base del solo contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso dell’accertamento, senza ritenere necessario che queste ultime ricevano conferma in sede giudiziale. La Cassazione, pur risolvendo il gravame sul piano tecnico processuale - dichiarando inammissibile il motivo di gravame svolto dalla società- entra anche nel merito del motivo stesso evidenziandone l’infondatezza sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi. La S.Corte al riguardo richiama espressamente alcuni precedenti (Cass. 15073/08 e Cass. 3525/05) secondo cui la valenza probatoria dei verbali ispettivi è tale da rendere superflua l’ammissione della prova testimoniale laddove gli elementi fattuali posti a fondamento degli addebiti siano stati tratti da dichiarazioni dei lavoratori “univoche” e “il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”. Di analogo contenuto è anche la sent. Cass. 10427/2014, richiamata dalla Corte d’Appello nel precedente grado.