INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stampa: contratto a termine e subordinazione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   09/07/2018,   n.5970

Il contratto a tempo determinato stipulato da un’amministrazione pubblica per l’assunzione di un addetto stampa determina l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale all’INPGI, indipendentemente dall’esistenza della posizione lavorativa in pianta organica e dall’espletamento del concorso pubblico. Nel giudizio scaturito dalla denuncia presentata da un giornalista all’INPGI per il recupero della contribuzione, il Tribunale di Roma ha chiarito che, in presenza di un contratto di lavoro non impugnato, la natura autonoma del rapporto derivante dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione deve essere provata da parte del datore di lavoro. In caso contrario, essendo ammissibile - in base al Testo Unico sul pubblico impiego – l’assunzione con contratto a termine o con altre forme contrattuali flessibili, il requisito della subordinazione è da ritenersi incontestabile.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stampa: contratto a termine e subordinazione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   09/07/2018,   n.5970

Il contratto a tempo determinato stipulato da un’amministrazione pubblica per l’assunzione di un addetto stampa determina l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale all’INPGI, indipendentemente dall’esistenza della posizione lavorativa in pianta organica e dall’espletamento del concorso pubblico. Nel giudizio scaturito dalla denuncia presentata da un giornalista all’INPGI per il recupero della contribuzione, il Tribunale di Roma ha chiarito che, in presenza di un contratto di lavoro non impugnato, la natura autonoma del rapporto derivante dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione deve essere provata da parte del datore di lavoro. In caso contrario, essendo ammissibile - in base al Testo Unico sul pubblico impiego – l’assunzione con contratto a termine o con altre forme contrattuali flessibili, il requisito della subordinazione è da ritenersi incontestabile.