INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Ufficio Stampa: indici rivelatori di subordinazione e attività giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   27/09/2018,   n.7072

Il Tribunale di Roma torna a pronunciarsi favorevolmente sia sulla subordinazione del Capo Ufficio Stampa che sulla natura giornalistica dell’attività svolta in trasmissioni televisive non riconducibili a testate registrate. Sotto il primo profilo, l’ampiezza delle prestazioni e l’intensità della collaborazione -caratterizzata da continuità di impegno, responsabilità di un ufficio, costante presenza presso la sede aziendale, pieno utilizzo delle strutture datoriali, ruolo attivo di coordinamento e direzione di altri collaboratori - sono state considerate sufficienti per affermare che la giornalista fosse di fatto una lavoratrice subordinata. Irrilevanti, viceversa, l’assenza di un obbligo di presenza e di orario, nonchè lo svolgimento di altra attività lavorativa, in quanto inidonei a far venire meno il ruolo di costante direzione dell’ufficio stampa. Per quanto concerne il secondo aspetto, il Tribunale ha confermato che, indipendentemente dal ‘contenitore/trasmissione’ in cui viene prestata l’attività, sono da considerarsi giornalistiche tutte le mansioni finalizzate alla raccolta e all’elaborazione di notizie, alla creazione di contenuti informativi.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Ufficio Stampa: indici rivelatori di subordinazione e attività giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   27/09/2018,   n.7072

Il Tribunale di Roma torna a pronunciarsi favorevolmente sia sulla subordinazione del Capo Ufficio Stampa che sulla natura giornalistica dell’attività svolta in trasmissioni televisive non riconducibili a testate registrate. Sotto il primo profilo, l’ampiezza delle prestazioni e l’intensità della collaborazione -caratterizzata da continuità di impegno, responsabilità di un ufficio, costante presenza presso la sede aziendale, pieno utilizzo delle strutture datoriali, ruolo attivo di coordinamento e direzione di altri collaboratori - sono state considerate sufficienti per affermare che la giornalista fosse di fatto una lavoratrice subordinata. Irrilevanti, viceversa, l’assenza di un obbligo di presenza e di orario, nonchè lo svolgimento di altra attività lavorativa, in quanto inidonei a far venire meno il ruolo di costante direzione dell’ufficio stampa. Per quanto concerne il secondo aspetto, il Tribunale ha confermato che, indipendentemente dal ‘contenitore/trasmissione’ in cui viene prestata l’attività, sono da considerarsi giornalistiche tutte le mansioni finalizzate alla raccolta e all’elaborazione di notizie, alla creazione di contenuti informativi.