INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
UFFICIO STAMPA E P.A.: ANCORA IN TEMA DI SUBORDINAZIONE
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   27/09/2018,   n.6834

Ancora una volta il Tribunale di Roma si pronuncia in merito alla subordinazione nel lavoro giornalistico, confermando – con riferimento a quattro giornalisti addetti all’Ufficio Stampa di un Comune e considerati i “portavoce” - che l'elemento a tal fine caratterizzante è rappresentato dallo stabile inserimento dell’attività svolta dal giornalista nell’organizzazione datoriale, inteso quale persistente disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, a soddisfare le esigenze datoriali. Nella specie, ai fini dell’accertamento del rapporto come subordinato sono stati applicati gli indici giurisprudenziali elaborati per l’attività giornalistica e quindi sono stati ritenuti rilevanti elementi quali: la presenza quotidiana presso l’Ufficio Stampa, l’orario lavorativo giornaliero (con turnazione e un giorno a settimana di riposo) e la copertura stabile dell’informazione riguardante l’attività amministrativa e politica del Comune, in risposta alla correlata esigenza prevista dalla legge. Inidonea a smentire gli esiti dell’ispezione Inpgi, si è rivelata, invece, l’assenza di un controllo formale sul rispetto dell’orario di lavoro o su eventuali assenze e ciò in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione giornalistica oggetto del giudizio. La pronuncia in commento ha confermato la correttezza dell’operato dell’INPGI anche per ciò che concerne la quantificazione dei contributi dovuti dall’Amministrazione Pubblica, che vanno calcolati sulla base degli importi effettivamente percepiti dagli addetti stampa e non in base alla retribuzione – peraltro inferiore – prevista nel CCNL di comparto.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

UFFICIO STAMPA E P.A.: ANCORA IN TEMA DI SUBORDINAZIONE
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   27/09/2018,   n.6834

Ancora una volta il Tribunale di Roma si pronuncia in merito alla subordinazione nel lavoro giornalistico, confermando – con riferimento a quattro giornalisti addetti all’Ufficio Stampa di un Comune e considerati i “portavoce” - che l'elemento a tal fine caratterizzante è rappresentato dallo stabile inserimento dell’attività svolta dal giornalista nell’organizzazione datoriale, inteso quale persistente disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, a soddisfare le esigenze datoriali. Nella specie, ai fini dell’accertamento del rapporto come subordinato sono stati applicati gli indici giurisprudenziali elaborati per l’attività giornalistica e quindi sono stati ritenuti rilevanti elementi quali: la presenza quotidiana presso l’Ufficio Stampa, l’orario lavorativo giornaliero (con turnazione e un giorno a settimana di riposo) e la copertura stabile dell’informazione riguardante l’attività amministrativa e politica del Comune, in risposta alla correlata esigenza prevista dalla legge. Inidonea a smentire gli esiti dell’ispezione Inpgi, si è rivelata, invece, l’assenza di un controllo formale sul rispetto dell’orario di lavoro o su eventuali assenze e ciò in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione giornalistica oggetto del giudizio. La pronuncia in commento ha confermato la correttezza dell’operato dell’INPGI anche per ciò che concerne la quantificazione dei contributi dovuti dall’Amministrazione Pubblica, che vanno calcolati sulla base degli importi effettivamente percepiti dagli addetti stampa e non in base alla retribuzione – peraltro inferiore – prevista nel CCNL di comparto.