INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'istituzione di ufficio stampa ex l. 150/00 presuppone attivita' giornalistica all'interno
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   23/11/2018,   n.4091

L’istituzione di un Ufficio Stampa comporta la presunzione che il giornalista-addetto stampa sia preposto al settore dell’informazione e dei rapporti con i media. La redazione e l’invio di comunicati alle testate giornalistiche, la cura dei contenuti giornalistici del sito istituzionale e i contatti con gli organi di informazione integrano gli elementi tipici della professione giornalistica nell’ambito delle strutture addette all’informazione istituzionale che caratterizzano la figura professionale dell’addetto stampa. Tali mansioni presuppongono un’attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, che trova poi realizzazione attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione. Anche se la rielaborazione è minima, l’opera di intermediazione nella diffusione delle notizie è comunque pienamente riconoscibile, sicché può dirsi che senza di essa le notizie non sarebbero diffuse o non lo sarebbero in quella forma. Sulla base delle suddette motivazioni la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva escluso la natura giornalistica delle mansioni svolte dall’addetto stampa di un’azienda municipalizzata. Il Collegio ha confermato che l’attività di natura giornalistica comprende - oltre alle mansioni di stesura di pezzi ed articoli, di preparazione e completamento della notizia e di partecipazione al programma di preparazione di un giornale - anche quelle inserite nella regolazione del flusso di notizie che, concorrendo alla elaborazione od al completamento delle stesse in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, integra creatività giornalistica.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'istituzione di ufficio stampa ex l. 150/00 presuppone attivita' giornalistica all'interno
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   23/11/2018,   n.4091

L’istituzione di un Ufficio Stampa comporta la presunzione che il giornalista-addetto stampa sia preposto al settore dell’informazione e dei rapporti con i media. La redazione e l’invio di comunicati alle testate giornalistiche, la cura dei contenuti giornalistici del sito istituzionale e i contatti con gli organi di informazione integrano gli elementi tipici della professione giornalistica nell’ambito delle strutture addette all’informazione istituzionale che caratterizzano la figura professionale dell’addetto stampa. Tali mansioni presuppongono un’attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, che trova poi realizzazione attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione. Anche se la rielaborazione è minima, l’opera di intermediazione nella diffusione delle notizie è comunque pienamente riconoscibile, sicché può dirsi che senza di essa le notizie non sarebbero diffuse o non lo sarebbero in quella forma. Sulla base delle suddette motivazioni la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva escluso la natura giornalistica delle mansioni svolte dall’addetto stampa di un’azienda municipalizzata. Il Collegio ha confermato che l’attività di natura giornalistica comprende - oltre alle mansioni di stesura di pezzi ed articoli, di preparazione e completamento della notizia e di partecipazione al programma di preparazione di un giornale - anche quelle inserite nella regolazione del flusso di notizie che, concorrendo alla elaborazione od al completamento delle stesse in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, integra creatività giornalistica.