INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la rielaborazione critica della notizia nell'attivita' dell'addetto stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/11/2018,   n.6377

Le mansioni dell’addetto stampa/responsabile di Ufficio Stampa, anche qualora consistano nella mera attività di assemblaggio e predisposizione dei comunicati in modo fruibile per i destinatari, vanno qualificate come mediazione critica della notizia, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attività giornalistica. Ciò è idoneo a provare la prevalenza delle mansioni giornalistiche, che si distinguono da quelle del marketing aziendale in quanto comprendono: gestione dei rapporti con gli organi di informazione; monitoraggio delle notizie di interesse; stesura e diffusione di comunicati stampa; organizzazione di conferenze stampa; redazione di testi da diffondere tramite i mezzi di comunicazione; fornitura di notizie alle testate giornalistiche, con cura di contatti prima, durante e dopo gli eventi anche allo scopo di verificare l’adeguata copertura della notizia attraverso la pubblicazione di articoli, servizi o interviste. Il fatto che l’attività dell’Ufficio Stampa fosse soggetta a verifica dei responsabili aziendali non è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente ad escludere l’apporto personale fornito dai giornalisti, atteso che i comunicati stampa avevano quale fine ultimo la diffusione di notizie relative ad un’azienda di particolare rilevanza e si inserivano nel flusso che dalla fonte porta al pubblico indifferenziato.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la rielaborazione critica della notizia nell'attivita' dell'addetto stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/11/2018,   n.6377

Le mansioni dell’addetto stampa/responsabile di Ufficio Stampa, anche qualora consistano nella mera attività di assemblaggio e predisposizione dei comunicati in modo fruibile per i destinatari, vanno qualificate come mediazione critica della notizia, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attività giornalistica. Ciò è idoneo a provare la prevalenza delle mansioni giornalistiche, che si distinguono da quelle del marketing aziendale in quanto comprendono: gestione dei rapporti con gli organi di informazione; monitoraggio delle notizie di interesse; stesura e diffusione di comunicati stampa; organizzazione di conferenze stampa; redazione di testi da diffondere tramite i mezzi di comunicazione; fornitura di notizie alle testate giornalistiche, con cura di contatti prima, durante e dopo gli eventi anche allo scopo di verificare l’adeguata copertura della notizia attraverso la pubblicazione di articoli, servizi o interviste. Il fatto che l’attività dell’Ufficio Stampa fosse soggetta a verifica dei responsabili aziendali non è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente ad escludere l’apporto personale fornito dai giornalisti, atteso che i comunicati stampa avevano quale fine ultimo la diffusione di notizie relative ad un’azienda di particolare rilevanza e si inserivano nel flusso che dalla fonte porta al pubblico indifferenziato.