Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9932/2018, ha statuito che l’assegnazione al Settore di Informazione e Comunicazione Istituzionale di un’Azienda Sanitaria costituisce indice presuntivo dell’attività giornalistica svolta dall’addetto, indice che va riscontrato attraverso l’esame della prestazione lavorativa effettivamente svolta.
Sotto questo profilo, la predisposizione di contenuti sotto forma di articoli, servizi fotografici e comunicati stampa o aggiornamenti del sito internet (pur a fronte di un’attività di revisione e assunzione di responsabilità del coordinatore dell’Ufficio sui comunicati Stampa), è senz’altro idonea a confermare la natura prevalentemente giornalistica dell’attività, anche perché non è stata fornita alcuna prova documentale od orale da parte della ASL che l’attività svolta avesse invece connotati diversi da quelli di addetto stampa, di tipo amministrativo od altro.
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