INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
IL COLLABORATORE FISSO ED IL CORRISPONDENTE: INDICI QUALIFICANTI E DIFFERENZE
Tribunale Di Roma,   Sezione Lavoro,   15/01/2019,   n.244

Il Tribunale di Roma ha ritenuto elemento necessario, per qualificare il giornalista quale collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, la responsabilità del servizio inteso come l’impegno del lavoratore a trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti dell’informazione. Secondo il Giudicante rientra, pertanto, in tale qualifica professionale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione di articoli o la cura di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica che si assicura, in tal modo, la copertura di quello specifico settore dell’informazione contando sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Tale figura si differenzia da quella del giornalista corrispondente, ex art. 12 CNLG, in quanto quest’ultimo si occupa di seguire tutti gli avvenimenti, e quindi non uno specifico settore, che siano però inerenti alla zona assegnatagli. In altre parole il corrispondente a differenza del collaboratore fisso opera in una zona diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale e non ha un campo di attività specializzato, fornendo invece notizie e servizi riguardanti le materie più disparate tutti però relativi al territorio di sua competenza.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

IL COLLABORATORE FISSO ED IL CORRISPONDENTE: INDICI QUALIFICANTI E DIFFERENZE
Tribunale Di Roma,   Sezione Lavoro,   15/01/2019,   n.244

Il Tribunale di Roma ha ritenuto elemento necessario, per qualificare il giornalista quale collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, la responsabilità del servizio inteso come l’impegno del lavoratore a trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti dell’informazione. Secondo il Giudicante rientra, pertanto, in tale qualifica professionale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione di articoli o la cura di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica che si assicura, in tal modo, la copertura di quello specifico settore dell’informazione contando sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Tale figura si differenzia da quella del giornalista corrispondente, ex art. 12 CNLG, in quanto quest’ultimo si occupa di seguire tutti gli avvenimenti, e quindi non uno specifico settore, che siano però inerenti alla zona assegnatagli. In altre parole il corrispondente a differenza del collaboratore fisso opera in una zona diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale e non ha un campo di attività specializzato, fornendo invece notizie e servizi riguardanti le materie più disparate tutti però relativi al territorio di sua competenza.