Il Tribunale di Roma ha ritenuto corretto l’inquadramento dato dall’Inpgi a tre giornalisti quali redattori ex art. 5 CNLG.
Il Giudice di prime cure ha riscontrato, infatti, i requisiti della subordinazione quali la quotidianità della prestazione resa e la collaborazione all’impaginazione del giornale pur se svolta all’interno di un ufficio connesso telematicamente alla redazione decentrata. Il Tribunale ha pertanto ritenuto infondata la specifica eccezione della società datrice di lavoro sul punto che aveva, al contrario, inquadrato i giornalisti quali collaboratori fissi ex art. 2 CNLG proprio sulla base della dislocazione esterna dell’ufficio dalla redazione decentrata.
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