Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 715/2019, ha stabilito che lo svolgimento dell’attività di Responsabile dell’Ufficio Stampa in modo personale, continuativo e con assiduo coordinamento con i vertici di un’Associazione determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti della Gestione Separata dell’INPGI.
Ai fini della decisione, le dichiarazioni rese agli ispettori dalla giornalista interessata e dai suoi collaboratori - univoche e conformi a quanto emerso dalla documentazione agli atti - sono state ritenute sufficienti a formare il convincimento del Giudice, in quanto dalla prospettazione dell’Associazione non sono emersi elementi idonei a contestare le concordanti risultanze del Verbale di accertamento.
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