INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Sgravi contributivi per le assuzioni ex L. 407/90: quando spettano
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   30/11/2018,   n.3960

La sentenza in commento è stata resa all’esito del giudizio di appello proposto dall’azienda al fine di fare accertare e dichiarare il diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, L. 407/1990 in relazione all’assunzione di giornalisti disoccupati, rivendicando – quanto alla nozione di stato di disoccupazione e le modalità operative per la rilevazione dello stesso - l’applicazione della disciplina di cui alla Legge Regione Sicilia n. 10/2009, avente – a dire dell'appellante - valenza derogatoria rispetto alla normativa nazionale. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione ritenendo errata l’interpretazione normativa sostenuta dall’appellante; ha ritenuto infatti il Giudice d'Appello che la disciplina regionale invocata non ha introdotto una nozione di disoccupazione diversa e più favorevole rispetto alla disciplina nazionale. In ogni caso, l'Ill. Corte Romana ha evidenziato l’impossibilità per il legislatore regionale di disporre diversamente su tale materia atteso che essa riguarda un ambito, appunto quello previdenziale, che - ai sensi dell’art. 117 comma 1, lettera m) Costituzione - è attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato. Ciò posto, nel merito è stato quindi confermato l’accertamento del giudice di prime cure che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei benefici degli sgravi contributivi di cui alla citata L. 407/90 in quanto la durata dello stato di disoccupazione, a tal fine richiesto dalla legge, non poteva essere quello autocertificato – ora per allora - dai singoli giornalisti, ma avrebbe dovuto derivare da una verifica concreta, mese per mese, operata dal centro per l’impiego. Verifica nella specie assente e/o comunque non documentata.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Sgravi contributivi per le assuzioni ex L. 407/90: quando spettano
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   30/11/2018,   n.3960

La sentenza in commento è stata resa all’esito del giudizio di appello proposto dall’azienda al fine di fare accertare e dichiarare il diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, L. 407/1990 in relazione all’assunzione di giornalisti disoccupati, rivendicando – quanto alla nozione di stato di disoccupazione e le modalità operative per la rilevazione dello stesso - l’applicazione della disciplina di cui alla Legge Regione Sicilia n. 10/2009, avente – a dire dell'appellante - valenza derogatoria rispetto alla normativa nazionale. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione ritenendo errata l’interpretazione normativa sostenuta dall’appellante; ha ritenuto infatti il Giudice d'Appello che la disciplina regionale invocata non ha introdotto una nozione di disoccupazione diversa e più favorevole rispetto alla disciplina nazionale. In ogni caso, l'Ill. Corte Romana ha evidenziato l’impossibilità per il legislatore regionale di disporre diversamente su tale materia atteso che essa riguarda un ambito, appunto quello previdenziale, che - ai sensi dell’art. 117 comma 1, lettera m) Costituzione - è attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato. Ciò posto, nel merito è stato quindi confermato l’accertamento del giudice di prime cure che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei benefici degli sgravi contributivi di cui alla citata L. 407/90 in quanto la durata dello stato di disoccupazione, a tal fine richiesto dalla legge, non poteva essere quello autocertificato – ora per allora - dai singoli giornalisti, ma avrebbe dovuto derivare da una verifica concreta, mese per mese, operata dal centro per l’impiego. Verifica nella specie assente e/o comunque non documentata.