LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
l'autonomia regolamentare inpgi in materia di prestazioni facoltative
Tribunale di Roma,   Sezione Civile XVIII,   07/01/2019,   n.206

Il Tribunale di Roma, ha emesso la presente ordinanza all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una giornalista avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dall’INPGI per un prestito insoluto. Nell’opposizione era stato contestato il credito INPGI per prestito insoluto ed eccepita dalla controparte l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del foro della residenza della giornalista e ciò in ragione dell’applicazione del Codice dei Consumatori. Il Tribunale ha respinto l’eccezione pregiudiziale d’incompetenza territoriale nonché le ragioni di merito oggetto dell’opposizione ed ha quindi confermato l’ingiunzione di pagamento in favore dell’Istituto essendo il credito INPGI certo, liquido ed esigibile. In particolare è degna di rilievo la decisione in merito all’eccezione preliminare e pregiudiziale. A tal riguardo il Tribunale, recependo in toto quanto sostenuto dall’INPGI, ha rilevato che i finanziamenti erogati dall’Istituto non rientrano nell’esercizio di attività commerciale, essi pertanto trovano disciplina speciale nel Regolamento prestiti INPGI; Regolamento adottato sulla base della riserva normativa di cui al Dlgs. 509/94, che ha attribuito all’Istituto il potere di disciplinare in modo autonomo rispetto al settore pubblico le prestazioni erogate dall’Inpgi (sia obbligatorie che facoltative).
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

l'autonomia regolamentare inpgi in materia di prestazioni facoltative
Tribunale di Roma,   Sezione Civile XVIII,   07/01/2019,   n.206

Il Tribunale di Roma, ha emesso la presente ordinanza all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una giornalista avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dall’INPGI per un prestito insoluto. Nell’opposizione era stato contestato il credito INPGI per prestito insoluto ed eccepita dalla controparte l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del foro della residenza della giornalista e ciò in ragione dell’applicazione del Codice dei Consumatori. Il Tribunale ha respinto l’eccezione pregiudiziale d’incompetenza territoriale nonché le ragioni di merito oggetto dell’opposizione ed ha quindi confermato l’ingiunzione di pagamento in favore dell’Istituto essendo il credito INPGI certo, liquido ed esigibile. In particolare è degna di rilievo la decisione in merito all’eccezione preliminare e pregiudiziale. A tal riguardo il Tribunale, recependo in toto quanto sostenuto dall’INPGI, ha rilevato che i finanziamenti erogati dall’Istituto non rientrano nell’esercizio di attività commerciale, essi pertanto trovano disciplina speciale nel Regolamento prestiti INPGI; Regolamento adottato sulla base della riserva normativa di cui al Dlgs. 509/94, che ha attribuito all’Istituto il potere di disciplinare in modo autonomo rispetto al settore pubblico le prestazioni erogate dall’Inpgi (sia obbligatorie che facoltative).