La Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’impugnazione dell’Inpgi qualificando come di natura subordinata le collaborazioni intervenute tra alcuni giornalisti e l’azienda.
La Corte d’Appello infatti ha ritenuto provati tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, nonché lo svolgimento da parte degli stessi di attività giornalistica secondo le modalità tipiche del corrispondente ex art. 12 CNLG.
Nell'affermare ciò, la Corte d'Appello ha chiarito il contenuto delle attività riconducibili a tale qualifica, ribadendo che essa spetta al giornalista che, nella zona assegnatagli, metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie.
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