INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
le DICHIARAZIONI RESE AGLI ISPETTORI, SE CONFERMATE, costituiscono prova DELLA NATURA SUBORDINATA
Corte d’Appello di Roma,   Sezione lavoro,   27/04/2019,   n.1664

Per consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato d’ispezioni circa l’adempimento degli obblighi contributivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e quanto alle altre circostanze, le dichiarazioni raccolte rilevano ai fini probatori se e in quanto confermate dai soggetti che le hanno rese. Sulla base di tale principio, il Giudice d’Appello ha riconosciuto provata la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta da tre giornalisti, e ciò all’esito di un’istruttoria nell’ambito della quale è stata determinante la conferma giudiziale delle dichiarazioni rese in sede ispettiva ai Funzionari di Vigilanza Inpgi, e ciò ancorchè le dichiarazioni siano state rese dagli stessi lavoratori oggetto di recupero contributivo. Infatti nel respingere l’eccezione d’incapacità a testimoniare, sollevata dal datore, la Corte d’Appello di Roma ha correttamente affermato che:” Trattasi in primo luogo di dichiarazioni rese agli Ispettori da soggetti terzi rispetto all’attività di indagine, e comunque idonee a formare il convincimento del giudice ove gli stessi dichiaranti confermino le loro dichiarazioni nel contraddittorio delle parti e sotto il controllo giudiziale”. Secondo la Corte d’Appello, non rileva – al fine di escludere l’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inpgi – la circostanza che i giornalisti, oggetto di giudizio, fossero iscritti all’Albo dei Pubblicisti, anzichè a quello dei Professionisti. Invero, a seguito della L. n. 388/2000 (art. 76), a decorrere dall’1.1.2001, ai fini della tutela assicurativa, l’Ente di Previdenza competente è l’Inpgi anche per i giornalisti pubblicisti, i quali svolgano attività di natura giornalistica.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

le DICHIARAZIONI RESE AGLI ISPETTORI, SE CONFERMATE, costituiscono prova DELLA NATURA SUBORDINATA
Corte d’Appello di Roma,   Sezione lavoro,   27/04/2019,   n.1664

Per consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato d’ispezioni circa l’adempimento degli obblighi contributivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e quanto alle altre circostanze, le dichiarazioni raccolte rilevano ai fini probatori se e in quanto confermate dai soggetti che le hanno rese. Sulla base di tale principio, il Giudice d’Appello ha riconosciuto provata la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta da tre giornalisti, e ciò all’esito di un’istruttoria nell’ambito della quale è stata determinante la conferma giudiziale delle dichiarazioni rese in sede ispettiva ai Funzionari di Vigilanza Inpgi, e ciò ancorchè le dichiarazioni siano state rese dagli stessi lavoratori oggetto di recupero contributivo. Infatti nel respingere l’eccezione d’incapacità a testimoniare, sollevata dal datore, la Corte d’Appello di Roma ha correttamente affermato che:” Trattasi in primo luogo di dichiarazioni rese agli Ispettori da soggetti terzi rispetto all’attività di indagine, e comunque idonee a formare il convincimento del giudice ove gli stessi dichiaranti confermino le loro dichiarazioni nel contraddittorio delle parti e sotto il controllo giudiziale”. Secondo la Corte d’Appello, non rileva – al fine di escludere l’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inpgi – la circostanza che i giornalisti, oggetto di giudizio, fossero iscritti all’Albo dei Pubblicisti, anzichè a quello dei Professionisti. Invero, a seguito della L. n. 388/2000 (art. 76), a decorrere dall’1.1.2001, ai fini della tutela assicurativa, l’Ente di Previdenza competente è l’Inpgi anche per i giornalisti pubblicisti, i quali svolgano attività di natura giornalistica.