INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ancora in tema di subordinazione nell'attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   16/05/2019,   n.4773

Ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, intrinsecamente connessa al contenuto intellettuale e creativo dell’attività giornalistica, la subordinazione sussiste quando il giornalista metta a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa e non l’opus perfectum della sua libera collaborazione. Lo ha affermato il Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso in opposizione di una Società sportiva, la quale aveva adibito 4 giornalisti alla predisposizione di servizi, rubriche e telecronache per il canale televisivo interamente destinato alle informazioni sulla squadra. La circostanza che i giornalisti dovessero prestare l’attività in conformità alle esigenze di comunicazione dell’azienda certifica che gli stessi non svolgevano una prestazione autonoma, bensì erano a disposizione di parte datoriale con un rapporto di soggezione delineato dalle direttive impartite dal responsabile della comunicazione, nonché caratterizzato dalla circostanza che la loro attività aveva natura informativa in ambiti specifici e ben determinati, dei quali ciascuno era responsabile. In sostanza, i giornalisti per i quali l’INPGI ha riqualificato il rapporto lavorativo contestando il mancato versamento della contribuzione alla Gestione Principale (quella che assicura i lavoratori dipendenti) fornivano un apporto tale da risultare co-essenziale alla redazione, nel senso che ognuno si occupava di compiti assegnati dal responsabile redazionale, in modo da essere funzionale all’attività della stessa. Irrilevante, a parere del giudicante (e della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto), è la circostanza che i suddetti giornalisti abbiano collaborato con altri datori di lavoro, dal momento che ciò non esclude la coesistenza della subordinazione per il datore di lavoro de quo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ancora in tema di subordinazione nell'attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   16/05/2019,   n.4773

Ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, intrinsecamente connessa al contenuto intellettuale e creativo dell’attività giornalistica, la subordinazione sussiste quando il giornalista metta a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa e non l’opus perfectum della sua libera collaborazione. Lo ha affermato il Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso in opposizione di una Società sportiva, la quale aveva adibito 4 giornalisti alla predisposizione di servizi, rubriche e telecronache per il canale televisivo interamente destinato alle informazioni sulla squadra. La circostanza che i giornalisti dovessero prestare l’attività in conformità alle esigenze di comunicazione dell’azienda certifica che gli stessi non svolgevano una prestazione autonoma, bensì erano a disposizione di parte datoriale con un rapporto di soggezione delineato dalle direttive impartite dal responsabile della comunicazione, nonché caratterizzato dalla circostanza che la loro attività aveva natura informativa in ambiti specifici e ben determinati, dei quali ciascuno era responsabile. In sostanza, i giornalisti per i quali l’INPGI ha riqualificato il rapporto lavorativo contestando il mancato versamento della contribuzione alla Gestione Principale (quella che assicura i lavoratori dipendenti) fornivano un apporto tale da risultare co-essenziale alla redazione, nel senso che ognuno si occupava di compiti assegnati dal responsabile redazionale, in modo da essere funzionale all’attività della stessa. Irrilevante, a parere del giudicante (e della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto), è la circostanza che i suddetti giornalisti abbiano collaborato con altri datori di lavoro, dal momento che ciò non esclude la coesistenza della subordinazione per il datore di lavoro de quo.