INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
è imponibile la somma a titolo risarcimento danni se riconnessa a titoli afferenti il rapp di lavoro
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   20/05/2019,   n.2716

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha accertato la natura retributiva di somme riconosciute dalla società datrice di lavoro ad alcuni lavoratori a titolo di risarcimento danni, conseguenti a demansionamento e/o dequalificazione, nell’ambito di accordi transattivi. In tali accordi, in aggiunta ai suddetti importi, era prevista altresì l’erogazione di ulteriori somme a titolo di incentivo all’esodo e di competenze di fine rapporto. Il Giudice, in particolare, richiamati testualmente alcuni passaggi degli accordi, ha ritenuto che dal tenore letterale degli stessi si possa chiaramente evincere che la società ha riconnesso le somme a titoli strettamente legati all’intercorso rapporto di lavoro al fine di tacitare ogni eventuale pretesa dei lavoratori e di regolare, all’interno del rapporto stesso (anche se cessato) ogni possibile fonte di controversia. Il Tribunale ha poi evidenziato, a fronte di quanto sopra, l’assenza di prova da parte della società – che si è limitata a richiamare la titolazione formale dell’erogazione – in ordine alla pretesa natura risarcitoria degli importi .
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

è imponibile la somma a titolo risarcimento danni se riconnessa a titoli afferenti il rapp di lavoro
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   20/05/2019,   n.2716

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha accertato la natura retributiva di somme riconosciute dalla società datrice di lavoro ad alcuni lavoratori a titolo di risarcimento danni, conseguenti a demansionamento e/o dequalificazione, nell’ambito di accordi transattivi. In tali accordi, in aggiunta ai suddetti importi, era prevista altresì l’erogazione di ulteriori somme a titolo di incentivo all’esodo e di competenze di fine rapporto. Il Giudice, in particolare, richiamati testualmente alcuni passaggi degli accordi, ha ritenuto che dal tenore letterale degli stessi si possa chiaramente evincere che la società ha riconnesso le somme a titoli strettamente legati all’intercorso rapporto di lavoro al fine di tacitare ogni eventuale pretesa dei lavoratori e di regolare, all’interno del rapporto stesso (anche se cessato) ogni possibile fonte di controversia. Il Tribunale ha poi evidenziato, a fronte di quanto sopra, l’assenza di prova da parte della società – che si è limitata a richiamare la titolazione formale dell’erogazione – in ordine alla pretesa natura risarcitoria degli importi .