INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   11/06/2019,   n.1976

Attraverso un’attenta analisi del materiale probatorio, sia documentale che testimoniale, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa. È, infatti, emersa la continuità della prestazione, attesa la perdurante collaborazione nel tempo di entrambi i giornalisti con l’azienda editoriale, come riscontrato dalla mole di articoli e servizi realizzati e dall’impegno contrattualmente assunto da parte dei due giornalisti con l’azienda per la fornitura degli stessi, oltre che dalla previsione di un compenso fisso mensile. È stato altresì accertato, ai fini del coordinamento, il collegamento funzionale con il datore di lavoro attraverso il riscontro di prestabilite tempistiche nella consegna dei pezzi o servizi, il coinvolgimento dei collaboratori anche nella fase d’impaginazione o chiusura delle pagine del settimanale, i contatti telefonici settimanali ai fini di concordare il contenuto dei pezzi per gran parte afferenti ad argomenti standard e fatti quotidiani, con conseguente assegnazione da parte del Direttore ai collaboratori, nonché l’obbligo di informare il datore sullo stato di avanzamento dei servizi. Quanto poi al requisito della personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale, la stessa è risultata pacifica e non contestata. La Corte, pertanto, ha confermato la decisione del Giudice di prime cure che ha ritenuto accertata la natura di collaborazione coordinata e continuativa della prestazione lavorativa di fatto svolta da due giornalisti in favore della società datrice di lavoro, nonostante il formale inquadramento quali collaborazioni autonome.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   11/06/2019,   n.1976

Attraverso un’attenta analisi del materiale probatorio, sia documentale che testimoniale, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa. È, infatti, emersa la continuità della prestazione, attesa la perdurante collaborazione nel tempo di entrambi i giornalisti con l’azienda editoriale, come riscontrato dalla mole di articoli e servizi realizzati e dall’impegno contrattualmente assunto da parte dei due giornalisti con l’azienda per la fornitura degli stessi, oltre che dalla previsione di un compenso fisso mensile. È stato altresì accertato, ai fini del coordinamento, il collegamento funzionale con il datore di lavoro attraverso il riscontro di prestabilite tempistiche nella consegna dei pezzi o servizi, il coinvolgimento dei collaboratori anche nella fase d’impaginazione o chiusura delle pagine del settimanale, i contatti telefonici settimanali ai fini di concordare il contenuto dei pezzi per gran parte afferenti ad argomenti standard e fatti quotidiani, con conseguente assegnazione da parte del Direttore ai collaboratori, nonché l’obbligo di informare il datore sullo stato di avanzamento dei servizi. Quanto poi al requisito della personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale, la stessa è risultata pacifica e non contestata. La Corte, pertanto, ha confermato la decisione del Giudice di prime cure che ha ritenuto accertata la natura di collaborazione coordinata e continuativa della prestazione lavorativa di fatto svolta da due giornalisti in favore della società datrice di lavoro, nonostante il formale inquadramento quali collaborazioni autonome.