INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, INDENNITA' DI TRASFERTA, INCENTIVI ALL'ESODO
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   21/11/2018,   n.4081

La Corte d’Appello di Roma, decidendo in merito alla natura retributiva di quanto corrisposto da parte dell’azienda datrice di lavoro ai propri dipendenti, in relazione alle c.d. attività formative, ha confermato quanto già accertato in primo grado e contestato in sede ispettiva: e cioè che, per escludere la natura retributiva, e conseguentemente l’assoggettamento a contribuzione, dei rimborsi deve essere provata, da parte datoriale, la finalità formativa che risulti connessa alla specifica professionalità del giornalista interessato, attuata d’intesa con le Direzioni, sulla base di uno specifico programma mediante corsi di aggiornamento o iniziative culturali e sulla base di idonea documentazione. Stesso principio si applica alle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta. Le stesse possono essere così qualificate e quindi ritenute non assoggettabili a contribuzione, quando siano state corrisposte a giornalisti temporaneamente inviati in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro ex art. 51, comma 5, DPR n. 917/86, con natura di rimborso forfettario. Al contrario tali elargizioni non possono essere così qualificate quando, come nel caso di specie, vengano corrisposte a giornalisti che abbiano l’incarico di inviato e che pertanto rendono già la loro prestazione stabilmente all’estero. La Corte, nella pronuncia in commento, ha altresì confermato la natura retributiva di somme corrisposte a due giornalisti da parte dell’azienda e qualificate quali incentivo all’esodo e pertanto sottratte da parte datoriale a normale contribuzione. Secondo il Giudice d’Appello, sul fatto costitutivo l’obbligo contributivo non può in alcun modo incidere la volontà negoziale che regoli l’obbligazione stessa in modo diverso o risolva con un accordo transattivo la controversia relativa la rapporto di lavoro. Ancor meno verosimile è la qualificazione d’incentivo all’esodo per somme corrisposte a dipendenti il cui rapporto cessa non per esclusiva volontà datoriale, ma in un caso per limiti di età e in un altro per dimissioni volontarie, dovendosi, in entrambi i casi, escludere dunque per natura la causa incentivante l’esodo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, INDENNITA' DI TRASFERTA, INCENTIVI ALL'ESODO
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   21/11/2018,   n.4081

La Corte d’Appello di Roma, decidendo in merito alla natura retributiva di quanto corrisposto da parte dell’azienda datrice di lavoro ai propri dipendenti, in relazione alle c.d. attività formative, ha confermato quanto già accertato in primo grado e contestato in sede ispettiva: e cioè che, per escludere la natura retributiva, e conseguentemente l’assoggettamento a contribuzione, dei rimborsi deve essere provata, da parte datoriale, la finalità formativa che risulti connessa alla specifica professionalità del giornalista interessato, attuata d’intesa con le Direzioni, sulla base di uno specifico programma mediante corsi di aggiornamento o iniziative culturali e sulla base di idonea documentazione. Stesso principio si applica alle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta. Le stesse possono essere così qualificate e quindi ritenute non assoggettabili a contribuzione, quando siano state corrisposte a giornalisti temporaneamente inviati in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro ex art. 51, comma 5, DPR n. 917/86, con natura di rimborso forfettario. Al contrario tali elargizioni non possono essere così qualificate quando, come nel caso di specie, vengano corrisposte a giornalisti che abbiano l’incarico di inviato e che pertanto rendono già la loro prestazione stabilmente all’estero. La Corte, nella pronuncia in commento, ha altresì confermato la natura retributiva di somme corrisposte a due giornalisti da parte dell’azienda e qualificate quali incentivo all’esodo e pertanto sottratte da parte datoriale a normale contribuzione. Secondo il Giudice d’Appello, sul fatto costitutivo l’obbligo contributivo non può in alcun modo incidere la volontà negoziale che regoli l’obbligazione stessa in modo diverso o risolva con un accordo transattivo la controversia relativa la rapporto di lavoro. Ancor meno verosimile è la qualificazione d’incentivo all’esodo per somme corrisposte a dipendenti il cui rapporto cessa non per esclusiva volontà datoriale, ma in un caso per limiti di età e in un altro per dimissioni volontarie, dovendosi, in entrambi i casi, escludere dunque per natura la causa incentivante l’esodo.