INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
accordi transattivi e incentivi all'esodo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   20/04/2019,   n.746

La Corte d’Appello di Roma conferma la pronuncia di primo grado che ha riconosciuto la natura imponibile delle somme indicate nel verbale ispettivo INPGI e corrisposte dall’azienda a 12 giornalisti prossimi alla pensione in occasione della cessazione del rapporto. Alcuni importi, corrisposti in relazione a verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, erano stati qualificati da parte datoriale quali incentivi all’esodo e come tali reputati non imponibili ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b L. n. 153/69. Altre somme, ugualmente considerate non assoggettabili a contribuzione, erano state corrisposte a titolo di canone di locazione per l’alloggio fornito al Direttore della testata quale uso foresteria; ulteriori importi erano stati altresì liquidati, senza il versamento della relativa contribuzione, per la copertura assicurativa degli infortuni extraprofessionali. Orbene, in relazione alla concessione in godimento da parte del datore di lavoro di un alloggio a un proprio dipendente in forma gratuita, al fine di rendere la propria prestazione lavorativa più agevole, la Corte – secondo i principi di legittimità in materia – ha riconosciuto la natura retributiva della relativa elargizione e come tale la sussistenza del conseguente obbligo contributivo. Stessa decisione è stata presa in merito all’assoggettamento a contributi del premio per l’assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali per i giornalisti dipendenti, elargito dall’azienda e ritenuto anch’esso parte della retribuzione imponibile. In merito, poi, agli importi erogati in sede di accordi transattivi, poiché intervenuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono stati ritenuti di natura retributiva. La Corte, infatti, ripercorrendo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha ribadito che sulla costituzione dell’obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale delle parti che la regoli in modo diverso, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

accordi transattivi e incentivi all'esodo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   20/04/2019,   n.746

La Corte d’Appello di Roma conferma la pronuncia di primo grado che ha riconosciuto la natura imponibile delle somme indicate nel verbale ispettivo INPGI e corrisposte dall’azienda a 12 giornalisti prossimi alla pensione in occasione della cessazione del rapporto. Alcuni importi, corrisposti in relazione a verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, erano stati qualificati da parte datoriale quali incentivi all’esodo e come tali reputati non imponibili ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b L. n. 153/69. Altre somme, ugualmente considerate non assoggettabili a contribuzione, erano state corrisposte a titolo di canone di locazione per l’alloggio fornito al Direttore della testata quale uso foresteria; ulteriori importi erano stati altresì liquidati, senza il versamento della relativa contribuzione, per la copertura assicurativa degli infortuni extraprofessionali. Orbene, in relazione alla concessione in godimento da parte del datore di lavoro di un alloggio a un proprio dipendente in forma gratuita, al fine di rendere la propria prestazione lavorativa più agevole, la Corte – secondo i principi di legittimità in materia – ha riconosciuto la natura retributiva della relativa elargizione e come tale la sussistenza del conseguente obbligo contributivo. Stessa decisione è stata presa in merito all’assoggettamento a contributi del premio per l’assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali per i giornalisti dipendenti, elargito dall’azienda e ritenuto anch’esso parte della retribuzione imponibile. In merito, poi, agli importi erogati in sede di accordi transattivi, poiché intervenuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono stati ritenuti di natura retributiva. La Corte, infatti, ripercorrendo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha ribadito che sulla costituzione dell’obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale delle parti che la regoli in modo diverso, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.