INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione nell'attivita' giornalistica ed i suoi indici di ravvisabilita'
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   08/03/2019,   n.92

La Corte d’Appello di Roma torna a tracciare gli indici della subordinazione in materia giornalistica come delineati dalla Corte di Cassazione. Ripercorrendo l’ormai consolidato orientamento di legittimità al riguardo, il Collegio afferma che per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica, in cui l’elemento della subordinazione risulta attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale della prestazione lavorativa, devono rinvenirsi: lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su argomenti specifici o rubriche; la permanenza nell’intervallo tra una prestazione e l’altra della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro. Non inficiano la natura subordinata dell’attività lavorativa la libertà di godimento di cui gode il giornalista nella prestazione lavorativa, il mancato rispetto di un rigido orario di lavoro predeterminato, la continua permanenza sul luogo di lavoro, la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni o la collaborazione con altri giornali. Precisa, poi, nell’ambito dell’analisi di ciascun indice rivelatore, che per stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale, deve intendersi :“il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto”
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione nell'attivita' giornalistica ed i suoi indici di ravvisabilita'
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   08/03/2019,   n.92

La Corte d’Appello di Roma torna a tracciare gli indici della subordinazione in materia giornalistica come delineati dalla Corte di Cassazione. Ripercorrendo l’ormai consolidato orientamento di legittimità al riguardo, il Collegio afferma che per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica, in cui l’elemento della subordinazione risulta attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale della prestazione lavorativa, devono rinvenirsi: lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su argomenti specifici o rubriche; la permanenza nell’intervallo tra una prestazione e l’altra della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro. Non inficiano la natura subordinata dell’attività lavorativa la libertà di godimento di cui gode il giornalista nella prestazione lavorativa, il mancato rispetto di un rigido orario di lavoro predeterminato, la continua permanenza sul luogo di lavoro, la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni o la collaborazione con altri giornali. Precisa, poi, nell’ambito dell’analisi di ciascun indice rivelatore, che per stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale, deve intendersi :“il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto”