INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
verbale di conciliazione e pretesa contributiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/02/2019,   n.1915

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di un’azienda editoriale che contestava la pretesa contributiva dell’Inpgi derivante da verbale di conciliazione sottoscritto tra la datrice di lavoro e una giornalista dipendente affermandone la natura novativa. Dalla lettura del testo del verbale, il Tribunale di Roma ha accertato come emerga chiaramente la volontà delle parti di addivenire ad un accordo solo con riferimento agli effetti reali di una precedente pronuncia di reintegra ottenuta dalla dipendente. Tra l’altro, nell’accordo si dà espressamente atto della costituzione di un valido rapporto di lavoro nel periodo intercorso tra la pubblicazione della predetta statuizione e la formale reintegra, nonché della contestuale rinuncia all’impugnativa dei licenziamenti successivi comminati per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale rileva che parte datoriale ha imputato le somme erogate in favore della dipendente a titoli strettamente connessi con l’intercorso rapporto di lavoro, riconoscendole – in sede conciliativa – un importo satisfattivo di ogni eventuale pretesa, importo che pertanto risulta assoggettabile a contribuzione. Dalla lettura dell’accordo, il Giudice di prime cure ha, quindi, respinto la tesi aziendale che qualificava il negozio transattivo quale novativo del precedente rapporto, nel tentativo di slegare le somme erogate dalla rinuncia volta a definire ogni possibile controversia relativa al rapporto di lavoro. Al contrario, ribadisce il Tribunale, dal verbale conciliativo emerge chiaramente la volontà delle parti di regolare alcuni aspetti, possibili fonti di controversia, proprio all’interno del rapporto preesistente anche se cessato, risultando perciò l’elargizione strettamente connessa ad esso. Tale ricostruzione pone nel nulla anche l’ulteriore argomentazione dell’azienda che vorrebbe qualificare la somma erogata quale risarcimento ex art. 18 L. n. 330/70 e come tale esente da contribuzione. Il Tribunale, infatti, ha ribadito che la rinuncia contenuta nella conciliazione dimostra come le parti non volessero risolvere la controversia relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì regolarne eventuali rapporti obbligatori.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

verbale di conciliazione e pretesa contributiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/02/2019,   n.1915

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di un’azienda editoriale che contestava la pretesa contributiva dell’Inpgi derivante da verbale di conciliazione sottoscritto tra la datrice di lavoro e una giornalista dipendente affermandone la natura novativa. Dalla lettura del testo del verbale, il Tribunale di Roma ha accertato come emerga chiaramente la volontà delle parti di addivenire ad un accordo solo con riferimento agli effetti reali di una precedente pronuncia di reintegra ottenuta dalla dipendente. Tra l’altro, nell’accordo si dà espressamente atto della costituzione di un valido rapporto di lavoro nel periodo intercorso tra la pubblicazione della predetta statuizione e la formale reintegra, nonché della contestuale rinuncia all’impugnativa dei licenziamenti successivi comminati per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale rileva che parte datoriale ha imputato le somme erogate in favore della dipendente a titoli strettamente connessi con l’intercorso rapporto di lavoro, riconoscendole – in sede conciliativa – un importo satisfattivo di ogni eventuale pretesa, importo che pertanto risulta assoggettabile a contribuzione. Dalla lettura dell’accordo, il Giudice di prime cure ha, quindi, respinto la tesi aziendale che qualificava il negozio transattivo quale novativo del precedente rapporto, nel tentativo di slegare le somme erogate dalla rinuncia volta a definire ogni possibile controversia relativa al rapporto di lavoro. Al contrario, ribadisce il Tribunale, dal verbale conciliativo emerge chiaramente la volontà delle parti di regolare alcuni aspetti, possibili fonti di controversia, proprio all’interno del rapporto preesistente anche se cessato, risultando perciò l’elargizione strettamente connessa ad esso. Tale ricostruzione pone nel nulla anche l’ulteriore argomentazione dell’azienda che vorrebbe qualificare la somma erogata quale risarcimento ex art. 18 L. n. 330/70 e come tale esente da contribuzione. Il Tribunale, infatti, ha ribadito che la rinuncia contenuta nella conciliazione dimostra come le parti non volessero risolvere la controversia relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì regolarne eventuali rapporti obbligatori.