INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
LEGITTIMA LA TUTELA FRAZIONATA SE RIFERITA A UNA PLURALITA’ DI CREDITI
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/09/2019,   n.7909

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha ritenuto ammissibile il frazionamento operato dall'INPGI, in sede giudiziale, del credito contributivo vantato nei confronti di un'azienda editoriale ancorché il predetto credito abbia tratto titolo da un unico verbale ispettivo contenente pluralità di addebiti. Sul punto il Giudice di prime cure ha fondato la decisione evidenziando la circostanza che, nella specie, i crediti per cui l'Istituto ha agito singolarmente afferiscono a distinti rapporti contributivi facenti capo ciascuno ad un diverso lavoratore. Il Giudice di prime cure ha chiarito quindi che non può essere invocata nella specie la sentenza n. 4090/17 pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, in quanto il principio di infrazionabilità in essa enunciato riguarda un singolo credito e non di una pluralità di crediti facenti capo ad un “unico rapporto obbligatorio”. Nel caso di specie, ricorrendo l’ipotesi di pluralità di crediti, è stata pertanto riconosciuta la correttezza delle ragioni per le quali l’Inpgi il quale ha inteso procedere con separati ricorsi monitori al recupero dei propri crediti e ciò anche in considerazione del fatto che tale tutela frazionata ha risposto ad un interesse oggettivo apprezzabile e non ha integrato in alcun modo una condotta emulativa finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi, ovvero lesiva del diritto di difesa della controparte (conformi: Trib. Roma – Sez. Lav. sent. nn. 7910/19, 7912/19, 7913/19 e 7914/19).
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

LEGITTIMA LA TUTELA FRAZIONATA SE RIFERITA A UNA PLURALITA’ DI CREDITI
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/09/2019,   n.7909

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha ritenuto ammissibile il frazionamento operato dall'INPGI, in sede giudiziale, del credito contributivo vantato nei confronti di un'azienda editoriale ancorché il predetto credito abbia tratto titolo da un unico verbale ispettivo contenente pluralità di addebiti. Sul punto il Giudice di prime cure ha fondato la decisione evidenziando la circostanza che, nella specie, i crediti per cui l'Istituto ha agito singolarmente afferiscono a distinti rapporti contributivi facenti capo ciascuno ad un diverso lavoratore. Il Giudice di prime cure ha chiarito quindi che non può essere invocata nella specie la sentenza n. 4090/17 pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, in quanto il principio di infrazionabilità in essa enunciato riguarda un singolo credito e non di una pluralità di crediti facenti capo ad un “unico rapporto obbligatorio”. Nel caso di specie, ricorrendo l’ipotesi di pluralità di crediti, è stata pertanto riconosciuta la correttezza delle ragioni per le quali l’Inpgi il quale ha inteso procedere con separati ricorsi monitori al recupero dei propri crediti e ciò anche in considerazione del fatto che tale tutela frazionata ha risposto ad un interesse oggettivo apprezzabile e non ha integrato in alcun modo una condotta emulativa finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi, ovvero lesiva del diritto di difesa della controparte (conformi: Trib. Roma – Sez. Lav. sent. nn. 7910/19, 7912/19, 7913/19 e 7914/19).