In tema di affidamento di servizi da parte di una Pubblica Amministrazione a una Cooperativa, l’assenza, in capo al datore di lavoro formale, di un potere direttivo e organizzativo diverso dal mero compito di gestione amministrativa del rapporto di lavoro comporta che la prestazione lavorativa resa dalla giornalista addetta all’Ufficio Stampa è riferibile – per ciò che concerne gli obblighi contributivi – all’effettivo utilizzatore, cioè alla Provincia.
Esclusa la genuinità dell’appalto di servizi, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza degli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, nell’accezione particolare chiarita dalla giurisprudenza con riferimento al lavoro giornalistico, consistente nella continua messa a disposizione delle energie lavorative, senza autonomia nella scelta dei comunicati e nella redazione degli stessi, ma piuttosto sulla base delle direttive fornite dai dirigenti o dai vertici dell’Amministrazione.
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