INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
imponibile contributivo: con contratto frt opera il ccnl fnsi-aeranti-corallo
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   03/12/2019,   n.10741

Ai fini dell’individuazione dell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi dovuti da una Società che applica il contratto FRT (Federazione delle Radio Televisioni) è necessario far riferimento al CCNL sottoscritto dalla FNSI con AERANTI-CORALLO. La disciplina di legge (art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in Legge n. 389 del 1989, come interpretato dall’art. 2, comma 25 della Legge n. 549 del 1995) prevede infatti che, in caso di pluralità di contratti collettivi, debba farsi riferimento a quello stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative della categoria. Il Tribunale di Roma, individuando correttamente la ratio della norma (‘assicurare le prestazioni migliori possibili cioè corrispondenti al livello dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che maggiormente corrispondono alle effettive “forze” sociali in campo’) ha rilevato che nella fattispecie il CCNL applicabile non può che essere quello sottoscritto dalla FNSI, il sindacato unico dei giornalisti, quindi il più rappresentativo “rispetto alle associazioni che complessivamente sono esponenti dei lavoratori del grande settore delle comunicazioni”. Nella stessa pronuncia il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di subordinazione giornalistica, che non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

imponibile contributivo: con contratto frt opera il ccnl fnsi-aeranti-corallo
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   03/12/2019,   n.10741

Ai fini dell’individuazione dell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi dovuti da una Società che applica il contratto FRT (Federazione delle Radio Televisioni) è necessario far riferimento al CCNL sottoscritto dalla FNSI con AERANTI-CORALLO. La disciplina di legge (art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in Legge n. 389 del 1989, come interpretato dall’art. 2, comma 25 della Legge n. 549 del 1995) prevede infatti che, in caso di pluralità di contratti collettivi, debba farsi riferimento a quello stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative della categoria. Il Tribunale di Roma, individuando correttamente la ratio della norma (‘assicurare le prestazioni migliori possibili cioè corrispondenti al livello dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che maggiormente corrispondono alle effettive “forze” sociali in campo’) ha rilevato che nella fattispecie il CCNL applicabile non può che essere quello sottoscritto dalla FNSI, il sindacato unico dei giornalisti, quindi il più rappresentativo “rispetto alle associazioni che complessivamente sono esponenti dei lavoratori del grande settore delle comunicazioni”. Nella stessa pronuncia il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di subordinazione giornalistica, che non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni.