La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, ha ritenuto corretta la condotta dell’Inpgi che – richiestogli il pagamento del TFR in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982 da parte di tre giornalisti dipendenti di un’azienda dichiarata fallita – non vi ha dato corso in ragione della revoca del fallimento intervenuta nelle more della relativa procedura amministrativa e prima della conclusione della stessa.
Più in particolare, il Giudice ha accolto la tesi dell’Istituto secondo cui – a seguito della revoca del fallimento – che ha determinato il venir meno dei presupposti richiesti dal comma 2 dell’art. 2 della L. n. 297/82 – i lavoratori interessati, per ottenere l’erogazione della prestazione, avrebbero dovuto effettuare individualmente il tentativo di esecuzione forzata, secondo quanto previsto dal comma 5 della norma richiamata.
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