INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Evasione contributiva in caso di irregolare denuncia del rapporto di lavoro
Corte d'Appello di Roma,   lavoro,   09/03/2020,   n.789

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro autonomo, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Lo ha statuito la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di una Regione avverso la determinazione del quantum delle sanzioni civili da parte dell’INPGI a seguito della riqualificazione dei rapporti di lavoro all’interno dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione. Sempre secondo la Corte, in tal caso non è nemmeno invocabile l'incertezza sulla natura dei rapporti di lavoro. L’ordinamento, infatti, disciplina l’ipotesi di incertezza nella qualificazione giuridica dei rapporti, ma la riconnette a contrasti negli orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla normativa di riferimento e non ad una personale attività di valutazione giuridica da parte del datore di lavoro.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Evasione contributiva in caso di irregolare denuncia del rapporto di lavoro
Corte d'Appello di Roma,   lavoro,   09/03/2020,   n.789

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro autonomo, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Lo ha statuito la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di una Regione avverso la determinazione del quantum delle sanzioni civili da parte dell’INPGI a seguito della riqualificazione dei rapporti di lavoro all’interno dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione. Sempre secondo la Corte, in tal caso non è nemmeno invocabile l'incertezza sulla natura dei rapporti di lavoro. L’ordinamento, infatti, disciplina l’ipotesi di incertezza nella qualificazione giuridica dei rapporti, ma la riconnette a contrasti negli orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla normativa di riferimento e non ad una personale attività di valutazione giuridica da parte del datore di lavoro.