INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
attività giornalistica e addetto stampa
Corte d'Appello di Roma,   lavoro,   10/03/2020,   n.505

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado secondo cui è pienamente ed esclusivamente giornalistica l’attività dell’addetto stampa di una Federazione sportiva cui era affidata tutta la comunicazione esterna relativa al settore giovanile e scolastico, mediante la redazione di comunicati stampa, la cura e l’aggiornamento del sito web e la gestione dei rapporti con i giornalisti, per i quali era l’unico referente. La predetta attività corrisponde alla definizione ormai consolidata nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attività giornalistica comprende ogni prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assumono inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione. Nel caso di specie la Corte ha infine escluso la possibilità per il datore di lavoro di ottenere il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPGI senza aggravio di sanzioni, dal momento che non è scusabile l’errore della Federazione, che ben conosceva le mansioni svolte dal giornalista all’interno dell’Ufficio Stampa.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

attività giornalistica e addetto stampa
Corte d'Appello di Roma,   lavoro,   10/03/2020,   n.505

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado secondo cui è pienamente ed esclusivamente giornalistica l’attività dell’addetto stampa di una Federazione sportiva cui era affidata tutta la comunicazione esterna relativa al settore giovanile e scolastico, mediante la redazione di comunicati stampa, la cura e l’aggiornamento del sito web e la gestione dei rapporti con i giornalisti, per i quali era l’unico referente. La predetta attività corrisponde alla definizione ormai consolidata nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attività giornalistica comprende ogni prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assumono inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione. Nel caso di specie la Corte ha infine escluso la possibilità per il datore di lavoro di ottenere il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPGI senza aggravio di sanzioni, dal momento che non è scusabile l’errore della Federazione, che ben conosceva le mansioni svolte dal giornalista all’interno dell’Ufficio Stampa.