INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Il responsabile di Ufficio Stampa va iscritto all’INPGI
Cortye d'Appello di Roma,   lavoro,   20/03/2020,   n.512

La natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico deve essere riconosciuta a quell'attività che, per ampiezza di prestazioni e intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo aziendale, costituendone aspetti qualificanti la continuità della prestazione e la responsabilità del servizio. Queste ultime ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore dell'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera in favore dell'imprenditore nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, il notevole grado di autonomia con cui la prestazione viene svolta. Lo ha riconosciuto la Corte d’Appello di Roma, che ha respinto l’impugnazione di una Società sportiva, la quale aveva attribuito a un giornalista – formalmente inquadrato come collaboratore autonomo – il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Stampa. Sempre secondo la motivazione della sentenza in commento, la nozione di attività giornalistica comprende non solo quella che si realizza con la stesura di pezzi e articoli, o con la preparazione e il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche quella che consiste nell’attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza dei comunicati stampa, nel curare i contatti con i giornalisti per la trasmissione dei comunicati stessi e nell’organizzazione delle conferenze stampa o di altri eventi a scopo informativo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Il responsabile di Ufficio Stampa va iscritto all’INPGI
Cortye d'Appello di Roma,   lavoro,   20/03/2020,   n.512

La natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico deve essere riconosciuta a quell'attività che, per ampiezza di prestazioni e intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo aziendale, costituendone aspetti qualificanti la continuità della prestazione e la responsabilità del servizio. Queste ultime ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore dell'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera in favore dell'imprenditore nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, il notevole grado di autonomia con cui la prestazione viene svolta. Lo ha riconosciuto la Corte d’Appello di Roma, che ha respinto l’impugnazione di una Società sportiva, la quale aveva attribuito a un giornalista – formalmente inquadrato come collaboratore autonomo – il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Stampa. Sempre secondo la motivazione della sentenza in commento, la nozione di attività giornalistica comprende non solo quella che si realizza con la stesura di pezzi e articoli, o con la preparazione e il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche quella che consiste nell’attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza dei comunicati stampa, nel curare i contatti con i giornalisti per la trasmissione dei comunicati stessi e nell’organizzazione delle conferenze stampa o di altri eventi a scopo informativo.