INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
La natura giornalistica delle mansioni dell’addetto stampa di un'azienda sanitaria
Corte d'Appello di Roma,   sezione Lavoro,   06/04/2020,   n.1279

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Tribunale aveva dichiarato la natura giornalistica delle mansioni svolte da un addetto stampa di un’Azienda Sanitaria ritenendo decisiva la circostanza che i comunicati stampa non si limitassero a riportare il testo delle dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali, ma introducevano e commentavano la notizia, collocandola all’interno di un articolato più ampio, simile ad un articolo di un quotidiano, utilizzando linguaggio e stile tipicamente giornalistici. La Corte d’Appello ha anche evidenziato che non può avere rilevanza ostativa al riconoscimento dell’attività giornalistica la circostanza che i comunicati venivano divulgati previa autorizzazione del Direttore Generale dell’ASP; e ciò in quanto è prassi comune in qualsiasi testata giornalistica che la pubblicazione di un articolo sia assoggettata alla preventiva approvazione del Direttore di testata. Quanto all’errore scusabile nel versamento della contribuzione ad altro Ente previdenziale ai fini dell’irrogazione delle sanzioni civili, la Corte ha confermato l’inapplicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dal momento che la stessa Azienda Sanitaria ha riconosciuto l’attività giornalistica del proprio addetto stampa a seguito di un precedente accertamento ispettivo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

La natura giornalistica delle mansioni dell’addetto stampa di un'azienda sanitaria
Corte d'Appello di Roma,   sezione Lavoro,   06/04/2020,   n.1279

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Tribunale aveva dichiarato la natura giornalistica delle mansioni svolte da un addetto stampa di un’Azienda Sanitaria ritenendo decisiva la circostanza che i comunicati stampa non si limitassero a riportare il testo delle dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali, ma introducevano e commentavano la notizia, collocandola all’interno di un articolato più ampio, simile ad un articolo di un quotidiano, utilizzando linguaggio e stile tipicamente giornalistici. La Corte d’Appello ha anche evidenziato che non può avere rilevanza ostativa al riconoscimento dell’attività giornalistica la circostanza che i comunicati venivano divulgati previa autorizzazione del Direttore Generale dell’ASP; e ciò in quanto è prassi comune in qualsiasi testata giornalistica che la pubblicazione di un articolo sia assoggettata alla preventiva approvazione del Direttore di testata. Quanto all’errore scusabile nel versamento della contribuzione ad altro Ente previdenziale ai fini dell’irrogazione delle sanzioni civili, la Corte ha confermato l’inapplicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dal momento che la stessa Azienda Sanitaria ha riconosciuto l’attività giornalistica del proprio addetto stampa a seguito di un precedente accertamento ispettivo.