INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stampa: quando l'attivita' giornalistica e' subordinata
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   28/05/2020,   n.2810

Un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico produce gli effetti previsti dall’art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione. Sono pertanto assimilabili ai lavoratori dipendenti sotto il profilo contributivo gli addetti stampa che hanno predisposto i comunicati stampa dell’Ente, curato l’organizzazione e la strutturazione delle conferenze stampa, assicurato la loro presenza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, partecipato a incontri pubblici, curato la progettazione di attività di informazione per l’Ente, curato i rapporti con i mass media, il tutto in modo diffuso sia all’interno dei locali comunali che all’esterno, come è indispensabile per ogni addetto stampa chiamato a fornire notizie complete e aggiornate. Nel decidere - positivamente per l'INPGI - il giudizio in questione il Tribunale di Roma si è espresso in tali termini ed ha richiamato altresì l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligazione di mettere le energie lavorative a disposizione del datore di lavoro non è compatibile con il rapporto di lavoro autonomo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stampa: quando l'attivita' giornalistica e' subordinata
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   28/05/2020,   n.2810

Un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico produce gli effetti previsti dall’art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione. Sono pertanto assimilabili ai lavoratori dipendenti sotto il profilo contributivo gli addetti stampa che hanno predisposto i comunicati stampa dell’Ente, curato l’organizzazione e la strutturazione delle conferenze stampa, assicurato la loro presenza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, partecipato a incontri pubblici, curato la progettazione di attività di informazione per l’Ente, curato i rapporti con i mass media, il tutto in modo diffuso sia all’interno dei locali comunali che all’esterno, come è indispensabile per ogni addetto stampa chiamato a fornire notizie complete e aggiornate. Nel decidere - positivamente per l'INPGI - il giudizio in questione il Tribunale di Roma si è espresso in tali termini ed ha richiamato altresì l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligazione di mettere le energie lavorative a disposizione del datore di lavoro non è compatibile con il rapporto di lavoro autonomo.