INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il giornalista cococo: caratteristiche della prestazione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/03/2020,   n.10469

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha ribadito che rientrano nelle collaborazioni coordinate e continuative, quei rapporti di lavoro autonomo che sono caratterizzati dalla continuità, dal collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall’esecuzione prevalentemente personale della prestazione. L’istruttoria orale e documentale ha confermato – per i giornalisti oggetto di giudizio – la sussistenza degli indici caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa, essendo emerso un impegno permanente dei collaboratori a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro per soddisfare l’esigenza di tempestività dell’informazione legata all’oggetto sociale e alla finalità informativa della testata. A nulla rileva che la fornitura dei servizi avvenga anche su iniziativa autonoma dei giornalisti, atteso che la prestazione del collaboratore coordinato e continuativo si caratterizza per l’iniziativa autonoma e considerato altresì che la proposta di articoli da redigere da parte del giornalista al giornale, che poi decide se pubblicarli o meno, non contrasta neanche con la subordinazione. E’ stata altresì ritenuta irrilevante la circostanza che i giornalisti collaboratori svolgessero altri incarichi per conto di terzi, “atteso che la compatibilità di più rapporti di collaborazione anche con un rapporto di natura subordinata è legittimata dall’art. 8 CNLG, relativo ai “rapporti plurimi”, che vieta ai giornalisti solo la compresenza di due rapporti giornalistici a tempo pieno, soggetto alla disciplina dell’art. 1 CNLG; al di fuori di questa ipotesi il giornalista è libero di assumere altri impegni (cifr.Cass.14913/09); e se lo svolgimento di altra attività è stato ritenuto irrilevante per i redattori ex art.1 CNLG a tempo pieno, tanto più è consentito ai collaboratori coordinati e continuativi”. La sentenza ha anche ribadito la sussistenza dell’obbligazione contributiva dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano maturato il 65° anno di età, così come previsto dal Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi, ovviamente nel rispetto delle aliquote contributive previste dal medesimo Regolamento. Infine, il Giudice ha confermato la legittimità delle sanzioni applicate dall’Inpgi, dovendosi applicare al caso di specie, ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento, il medesimo regime sanzionatorio in vigore presso la gestione previdenziale sostitutiva dell’assicurazione Generale Obbligatoria, e non, come invece sostenuto dalla società ricorrente, il diverso regime sanzionatorio previsto nella diversa fattispecie di mancato pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi. Il giudice ha altresì confermato che “Nel caso in esame ricorre l’ipotesi di evasione, che si verifica in caso di inottemperanza anche ad uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo”.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il giornalista cococo: caratteristiche della prestazione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/03/2020,   n.10469

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha ribadito che rientrano nelle collaborazioni coordinate e continuative, quei rapporti di lavoro autonomo che sono caratterizzati dalla continuità, dal collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall’esecuzione prevalentemente personale della prestazione. L’istruttoria orale e documentale ha confermato – per i giornalisti oggetto di giudizio – la sussistenza degli indici caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa, essendo emerso un impegno permanente dei collaboratori a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro per soddisfare l’esigenza di tempestività dell’informazione legata all’oggetto sociale e alla finalità informativa della testata. A nulla rileva che la fornitura dei servizi avvenga anche su iniziativa autonoma dei giornalisti, atteso che la prestazione del collaboratore coordinato e continuativo si caratterizza per l’iniziativa autonoma e considerato altresì che la proposta di articoli da redigere da parte del giornalista al giornale, che poi decide se pubblicarli o meno, non contrasta neanche con la subordinazione. E’ stata altresì ritenuta irrilevante la circostanza che i giornalisti collaboratori svolgessero altri incarichi per conto di terzi, “atteso che la compatibilità di più rapporti di collaborazione anche con un rapporto di natura subordinata è legittimata dall’art. 8 CNLG, relativo ai “rapporti plurimi”, che vieta ai giornalisti solo la compresenza di due rapporti giornalistici a tempo pieno, soggetto alla disciplina dell’art. 1 CNLG; al di fuori di questa ipotesi il giornalista è libero di assumere altri impegni (cifr.Cass.14913/09); e se lo svolgimento di altra attività è stato ritenuto irrilevante per i redattori ex art.1 CNLG a tempo pieno, tanto più è consentito ai collaboratori coordinati e continuativi”. La sentenza ha anche ribadito la sussistenza dell’obbligazione contributiva dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano maturato il 65° anno di età, così come previsto dal Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi, ovviamente nel rispetto delle aliquote contributive previste dal medesimo Regolamento. Infine, il Giudice ha confermato la legittimità delle sanzioni applicate dall’Inpgi, dovendosi applicare al caso di specie, ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento, il medesimo regime sanzionatorio in vigore presso la gestione previdenziale sostitutiva dell’assicurazione Generale Obbligatoria, e non, come invece sostenuto dalla società ricorrente, il diverso regime sanzionatorio previsto nella diversa fattispecie di mancato pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi. Il giudice ha altresì confermato che “Nel caso in esame ricorre l’ipotesi di evasione, che si verifica in caso di inottemperanza anche ad uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo”.