INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ELEMENTI CHE DISSIMULANO LA NATURA RETRIBUTIVA DI EROGAZIONI RISARCITORIE
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   30/11/2020,   n.2557

La Corte d’Appello di Roma - Sezione Lavoro – con la sentenza in commento ha accolto la domanda dell’Inpgi di regolarizzazione contributiva su somme erogate dall’azienda datrice di lavoro a quattro giornalisti dipendenti in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro. Negli intercorsi accordi transattivi tali importi -corrisposti, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto e ad altre somme a titolo di incentivo all’esodo- erano stati titolati quali risarcimento danni. L’Istituto, tuttavia, all’esito di un accertamento ispettivo svolto presso la società, ne aveva accertato la natura retributiva e pertanto gli stessi erano stati assoggettati a contribuzione. Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello, confermando quanto emerso all’esito dell’ispezione, ha indicato chiaramente gli elementi che, tutti congiuntamente valutati, concorrono a dissimulare la diversa natura giuridica (retributiva) delle erogazioni. In particolare sono stati ritenuti significativi: l’assenza di scritti antecedenti le transazioni idonei a comprovare le dedotte rivendicazioni a titolo risarcitorio da parte dei lavoratori nei confronti della datrice di lavoro; la circostanza che le transazioni riguardano ben quattro lavoratori in situazioni tra loro dissimili; la consistenza degli importi; l’assenza, per quanto riguarda i lamentati danni alla salute, di scritti documentali sanitari e di una relazione medica a sostegno. La Corte ha altresì considerato il tenore degli accordi transattivi in cui vi sono espresse rinunce a diritti riconnessi agli intercorsi rapporti di lavoro, nonché la sproporzione tra le esigue somme erogate a fronte delle rinunce a diritti retributivi originati dai rapporti di lavoro e le consistenti somme riconosciute a fronte delle rinunce a pretese di risarcimento danni mai rivendicate precedentemente in forma scritta.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ELEMENTI CHE DISSIMULANO LA NATURA RETRIBUTIVA DI EROGAZIONI RISARCITORIE
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   30/11/2020,   n.2557

La Corte d’Appello di Roma - Sezione Lavoro – con la sentenza in commento ha accolto la domanda dell’Inpgi di regolarizzazione contributiva su somme erogate dall’azienda datrice di lavoro a quattro giornalisti dipendenti in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro. Negli intercorsi accordi transattivi tali importi -corrisposti, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto e ad altre somme a titolo di incentivo all’esodo- erano stati titolati quali risarcimento danni. L’Istituto, tuttavia, all’esito di un accertamento ispettivo svolto presso la società, ne aveva accertato la natura retributiva e pertanto gli stessi erano stati assoggettati a contribuzione. Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello, confermando quanto emerso all’esito dell’ispezione, ha indicato chiaramente gli elementi che, tutti congiuntamente valutati, concorrono a dissimulare la diversa natura giuridica (retributiva) delle erogazioni. In particolare sono stati ritenuti significativi: l’assenza di scritti antecedenti le transazioni idonei a comprovare le dedotte rivendicazioni a titolo risarcitorio da parte dei lavoratori nei confronti della datrice di lavoro; la circostanza che le transazioni riguardano ben quattro lavoratori in situazioni tra loro dissimili; la consistenza degli importi; l’assenza, per quanto riguarda i lamentati danni alla salute, di scritti documentali sanitari e di una relazione medica a sostegno. La Corte ha altresì considerato il tenore degli accordi transattivi in cui vi sono espresse rinunce a diritti riconnessi agli intercorsi rapporti di lavoro, nonché la sproporzione tra le esigue somme erogate a fronte delle rinunce a diritti retributivi originati dai rapporti di lavoro e le consistenti somme riconosciute a fronte delle rinunce a pretese di risarcimento danni mai rivendicate precedentemente in forma scritta.