INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il Direttore responsabile e il vincolo di subordinazione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   27/01/2021,   n.2982

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto provata l’attività di direttore ex art. 6 CNLG di una rivista, essendo emerso oltre all'incarico di Direttore della stessa,lo svolgimento di attività giornalistica: stesura di articoli e cura di rubriche oltre alle direttive dal medesimo impartite agli addetti alla redazione. La Corte ha ribadito l’irrilevanza, per consolidata giurisprudenza di legittimità, del contenimento della soggezione dello stesso al potere direttivo dell'editore, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l’autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice dell'organizzazione giornalistica, sia dal contenuto fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà d'informazione. Non è risultata ostativa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, neanche la carica sociale di consigliere d'amministrazione ricoperta dal direttore in quanto differente da quella di presidente del consiglio d'amministrazione o di amministratore unico con il connesso potere di rappresentanza legale della società. Dall’esclusione in capo al direttore dei poteri di direzione e di rappresentanza dei massimi organi societari deriva la piena compatibilità tra l’incarico societario ricoperto di consigliere d’amministrazione e l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Cooperativa. A conferma, la Corte richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali ben possono essere cumulate, purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale; ed è necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione”.Infine la Corte d'Appello ha confermato il capo di sentenza che ha escluso l’invocabilità dell’art. 1189 c.c e dell’art. 116 co. 20 L. n. 388 escludendo la buona fede sulla scorta della stessa condotta della cooperativa che ha iscritto il giornalista alla gestione separata INPS quale “consigliere di amministrazione”, ignorando il lavoro giornalistico che questi prestava. Stesse considerazioni ha svolto la Corte con riguardo all’invocata applicazione dell’art. 116 co. 20 L. n. 388/2000 ritenendo che il gravame non si confronti con le ragioni della decisione impugnata che ha escluso l’applicabilità all’INPGI della legge 388/2000 art. 116 co. 20, non trovando essa diretta applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati e rilevando che “nella specie difettano l’errore scusabile e la buona fede della cooperativa che non ha equivocato sulla natura del rapporto di lavoro giornalistico con il direttore, diverso dalla carica sociale, ma lo ha ignorato”.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il Direttore responsabile e il vincolo di subordinazione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   27/01/2021,   n.2982

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto provata l’attività di direttore ex art. 6 CNLG di una rivista, essendo emerso oltre all'incarico di Direttore della stessa,lo svolgimento di attività giornalistica: stesura di articoli e cura di rubriche oltre alle direttive dal medesimo impartite agli addetti alla redazione. La Corte ha ribadito l’irrilevanza, per consolidata giurisprudenza di legittimità, del contenimento della soggezione dello stesso al potere direttivo dell'editore, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l’autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice dell'organizzazione giornalistica, sia dal contenuto fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà d'informazione. Non è risultata ostativa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, neanche la carica sociale di consigliere d'amministrazione ricoperta dal direttore in quanto differente da quella di presidente del consiglio d'amministrazione o di amministratore unico con il connesso potere di rappresentanza legale della società. Dall’esclusione in capo al direttore dei poteri di direzione e di rappresentanza dei massimi organi societari deriva la piena compatibilità tra l’incarico societario ricoperto di consigliere d’amministrazione e l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Cooperativa. A conferma, la Corte richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali ben possono essere cumulate, purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale; ed è necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione”.Infine la Corte d'Appello ha confermato il capo di sentenza che ha escluso l’invocabilità dell’art. 1189 c.c e dell’art. 116 co. 20 L. n. 388 escludendo la buona fede sulla scorta della stessa condotta della cooperativa che ha iscritto il giornalista alla gestione separata INPS quale “consigliere di amministrazione”, ignorando il lavoro giornalistico che questi prestava. Stesse considerazioni ha svolto la Corte con riguardo all’invocata applicazione dell’art. 116 co. 20 L. n. 388/2000 ritenendo che il gravame non si confronti con le ragioni della decisione impugnata che ha escluso l’applicabilità all’INPGI della legge 388/2000 art. 116 co. 20, non trovando essa diretta applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati e rilevando che “nella specie difettano l’errore scusabile e la buona fede della cooperativa che non ha equivocato sulla natura del rapporto di lavoro giornalistico con il direttore, diverso dalla carica sociale, ma lo ha ignorato”.