INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ADDETTO STAMPA: RECUPERO CONTRIBUTI E VALENZA PROBATORIA VERBALE ISPETTIVO
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   09/02/2021,   n.1250

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione promossa da un’azienda ospedaliera avverso un decreto ingiuntivo dell’Inpgi emesso per il recupero dei contributi previdenziali riferiti ad una collaborazione coordinata e continuativa. La posizione lavorativa in questione era stata oggetto di accertamento ispettivo all’esito del quale era stato rilevato dagli ispettori di Vigilanza il mancato versamento dei contributi, nonostante il rapporto lavorativo si fosse sostanziato nello svolgimento di mansioni giornalistiche coordinate e continuative e con apporto esclusivamente personale, conformemente ai contratti di lavoro stipulati tra le parti e nel tempo rinnovati e/o prorogati senza soluzione di continuità. Ciò posto, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non contestato l’accertamento effettuato nel verbale ispettivo ed essendo il recupero contributivo del tutto conforme al regime nel quale era stato inquadrato, per chiara volontà delle parti, il lavoratore. Quanto all’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, il Tribunale ha ribadito l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui: “il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine”.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ADDETTO STAMPA: RECUPERO CONTRIBUTI E VALENZA PROBATORIA VERBALE ISPETTIVO
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   09/02/2021,   n.1250

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione promossa da un’azienda ospedaliera avverso un decreto ingiuntivo dell’Inpgi emesso per il recupero dei contributi previdenziali riferiti ad una collaborazione coordinata e continuativa. La posizione lavorativa in questione era stata oggetto di accertamento ispettivo all’esito del quale era stato rilevato dagli ispettori di Vigilanza il mancato versamento dei contributi, nonostante il rapporto lavorativo si fosse sostanziato nello svolgimento di mansioni giornalistiche coordinate e continuative e con apporto esclusivamente personale, conformemente ai contratti di lavoro stipulati tra le parti e nel tempo rinnovati e/o prorogati senza soluzione di continuità. Ciò posto, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non contestato l’accertamento effettuato nel verbale ispettivo ed essendo il recupero contributivo del tutto conforme al regime nel quale era stato inquadrato, per chiara volontà delle parti, il lavoratore. Quanto all’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, il Tribunale ha ribadito l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui: “il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine”.