INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
inopponibile all'ente prev.le la TRANSAZIONE tra datore e lavoratore, quindi persiste l'OBBLIGO CONT
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   07/06/2021,   n.5473

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nel ribadire principi ormai consolidati, ha affermato che “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all’istituto previdenziale”.. “sussistendo l’obbligo del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.” Il Tribunale ha, inoltre, ribadito che il calcolo della contribuzione va effettuato sulla base delle somme accertate come dovute e non su quelle effettivamente erogate in base alla transazione e che nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione rimangono in vita sia il rapporto assicurativo – previdenziale, sia il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

inopponibile all'ente prev.le la TRANSAZIONE tra datore e lavoratore, quindi persiste l'OBBLIGO CONT
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   07/06/2021,   n.5473

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nel ribadire principi ormai consolidati, ha affermato che “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all’istituto previdenziale”.. “sussistendo l’obbligo del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.” Il Tribunale ha, inoltre, ribadito che il calcolo della contribuzione va effettuato sulla base delle somme accertate come dovute e non su quelle effettivamente erogate in base alla transazione e che nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione rimangono in vita sia il rapporto assicurativo – previdenziale, sia il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo.