INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
attività giornalistica all'interno della P.a.: i chiarimenti delle sezioni unite della cassazione
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite Civili,   29/07/2021,   n.21764/2021

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21764/2021, chiariscono definitivamente che è l’INPGI l’Ente a cui devono essere versati i contributi per i dipendenti pubblici, iscritti all’albo dei giornalisti ed addetti ad attività di informazione e comunicazione anche costituite in ufficio stampa. Il primo principio di diritto è il seguente: “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti”. La S. Corte ha concluso che la natura giornalistica dell’attività presso gli uffici stampa si desume dall’intero sistema ordinamentale, che nel tempo ha disposto: la formale istituzione di tali uffici, i titoli richiesti per l’assegnazione agli stessi, la previsione di una contrattazione speciale con l’intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti, le classificazioni sotto il profilo inquadramentale della contrattazione di comparto. Inoltre, tenuto conto degli univoci orientamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale, ha statuito che a fronte di un’assegnazione all’ufficio stampa regolarmente istituito e dello svolgimento di fatto di attività giornalistica con il possesso del relativo titolo, la PA non può - per sottrarsi all’obbligo contributivo in favore dell’INPGI - opporre la mancanza del formale inquadramento con la qualifica giornalistica di cui al CCNL di comparto. Anche ove manchi la formale istituzione di un ufficio stampa, e tuttavia le mansioni siano svolte in concreto con le caratteristiche dell’attività giornalistica individuate dalla Legge Professionale (L. n. 69 del 1963) e dalla giurisprudenza, sorge per il datore di lavoro pubblico l’obbligo di versamento dei contributi all’INPGI, legislativamente previsto a prescindere dal contratto collettivo e dalla qualifica attribuita dall’Amministrazione al dipendente. Ciò in quanto ha portata generale la normativa di legge che regola l’assicurazione previdenziale dei giornalisti. Questo il secondo principio di diritto enunciato dalla sentenza del supremo organo della giurisdizione civile: “in presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

attività giornalistica all'interno della P.a.: i chiarimenti delle sezioni unite della cassazione
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite Civili,   29/07/2021,   n.21764/2021

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21764/2021, chiariscono definitivamente che è l’INPGI l’Ente a cui devono essere versati i contributi per i dipendenti pubblici, iscritti all’albo dei giornalisti ed addetti ad attività di informazione e comunicazione anche costituite in ufficio stampa. Il primo principio di diritto è il seguente: “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti”. La S. Corte ha concluso che la natura giornalistica dell’attività presso gli uffici stampa si desume dall’intero sistema ordinamentale, che nel tempo ha disposto: la formale istituzione di tali uffici, i titoli richiesti per l’assegnazione agli stessi, la previsione di una contrattazione speciale con l’intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti, le classificazioni sotto il profilo inquadramentale della contrattazione di comparto. Inoltre, tenuto conto degli univoci orientamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale, ha statuito che a fronte di un’assegnazione all’ufficio stampa regolarmente istituito e dello svolgimento di fatto di attività giornalistica con il possesso del relativo titolo, la PA non può - per sottrarsi all’obbligo contributivo in favore dell’INPGI - opporre la mancanza del formale inquadramento con la qualifica giornalistica di cui al CCNL di comparto. Anche ove manchi la formale istituzione di un ufficio stampa, e tuttavia le mansioni siano svolte in concreto con le caratteristiche dell’attività giornalistica individuate dalla Legge Professionale (L. n. 69 del 1963) e dalla giurisprudenza, sorge per il datore di lavoro pubblico l’obbligo di versamento dei contributi all’INPGI, legislativamente previsto a prescindere dal contratto collettivo e dalla qualifica attribuita dall’Amministrazione al dipendente. Ciò in quanto ha portata generale la normativa di legge che regola l’assicurazione previdenziale dei giornalisti. Questo il secondo principio di diritto enunciato dalla sentenza del supremo organo della giurisdizione civile: “in presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.