INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
subordinazione: gli elementi caratterizzanti l'attivita' redazionale
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/09/2021,   n.6935

La continua, costante e quotidiana prestazione di lavoro, con presenza in redazione ed inserimento nell’attività redazionale, la messa a disposizione della propria attività e l’impegno continuativo, assecondando le esigenze informative aziendali ed osservando scadenze e tempi di informazione e di pubblicazione della testata giornalistica, la soggezione all’organizzazione di redazione ed alle direttive impartite, l’erogazione di un compenso mensile fisso, indipendentemente dal numero dei pezzi redatti e da eventuali assenze sono tutti elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa nel senso della sua natura subordinata. Anche l’obbligo di esclusiva richiesto dal datore di lavoro, così come l’esigenza di garantire la realizzazione di un quotidiano d’informazione online e l’indispensabile e stabile apporto fornito dai giornalisti a tale produzione inducono ad escludere la compatibilità con una prestazione lavorativa genuinamente autonoma, svincolata sia da direttive e controlli, sia dal rispetto di un impegno costante e prevalentemente quotidiano. E’ quanto emerge dalla pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che – alla luce di tutti i riscontri probatori, letti e valutati alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico – ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere la contribuzione per tutti i sette giornalisti interessati, risultando provata la loro quotidiana attività redazionale, volta a garantire la realizzazione del quotidiano d’informazione online, attraverso un inserimento organico e continuativo delle loro prestazioni nell’organizzazione aziendale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

subordinazione: gli elementi caratterizzanti l'attivita' redazionale
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/09/2021,   n.6935

La continua, costante e quotidiana prestazione di lavoro, con presenza in redazione ed inserimento nell’attività redazionale, la messa a disposizione della propria attività e l’impegno continuativo, assecondando le esigenze informative aziendali ed osservando scadenze e tempi di informazione e di pubblicazione della testata giornalistica, la soggezione all’organizzazione di redazione ed alle direttive impartite, l’erogazione di un compenso mensile fisso, indipendentemente dal numero dei pezzi redatti e da eventuali assenze sono tutti elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa nel senso della sua natura subordinata. Anche l’obbligo di esclusiva richiesto dal datore di lavoro, così come l’esigenza di garantire la realizzazione di un quotidiano d’informazione online e l’indispensabile e stabile apporto fornito dai giornalisti a tale produzione inducono ad escludere la compatibilità con una prestazione lavorativa genuinamente autonoma, svincolata sia da direttive e controlli, sia dal rispetto di un impegno costante e prevalentemente quotidiano. E’ quanto emerge dalla pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che – alla luce di tutti i riscontri probatori, letti e valutati alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico – ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere la contribuzione per tutti i sette giornalisti interessati, risultando provata la loro quotidiana attività redazionale, volta a garantire la realizzazione del quotidiano d’informazione online, attraverso un inserimento organico e continuativo delle loro prestazioni nell’organizzazione aziendale.