INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Incentivo all’esodo e erogazione di somme: esenzione da contribuzione e onere della prova
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   04/11/2021,   n.9064

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, tenuto conto del principio generale di assoggettabilità a contribuzione di tutte le somme corrisposte al lavoratore di cui alla L. 153/69 e succ. mod., ha ritenuto, condividendo la posizione dell'INPGI, che la società opponente non abbia assolto all’onere della prova su di essa incombente di dimostrare l’esenzione da contribuzione delle somme erogate ad un lavoratore tra l’altro inserite in un verbale di conciliazione giudiziale. Rileva, infatti, il Giudice del Lavoro che - nel caso sottoposto al suo esame - non è dato accertare in alcun modo che l’importo erogato trovi il suo titolo nell’incentivazione all’esodo come asserito formalmente dall’azienda o in un titolo ad esso collegato, essendo evidente, al contrario, che le somme suddette trovano "relazione" nell’intercorso rapporto di lavoro, peraltro espressamente menzionato nell'atto transattivo. Da ciò - sempre secondo il Tribunale di Roma - non può che evincersi la natura retributiva delle somme erogate al lavoratore e la loro assoggettabilità a contribuzione in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi, previsto dal citato art 12 L.153/69. E ciò anche in virtù della circostanza che la datrice di lavoro NON ha fornito prova contraria circa la ricorrenza di una delle tassative cause di esclusione previste in tal senso dalla legge. La stessa conciliazione, a parere del Giudicante, non può qualificarsi neanche quale transazione novativa, poiché, nel caso di specie, non è evincibile la volontà delle parti di sostituire il rapporto originario con un rapporto nuovo e diverso, ma di regolare all’interno di quello preesistente solo alcuni aspetti, tra l’altro fonte di controversie, imputando l’erogazione della somma al rapporto stesso.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Incentivo all’esodo e erogazione di somme: esenzione da contribuzione e onere della prova
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   04/11/2021,   n.9064

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, tenuto conto del principio generale di assoggettabilità a contribuzione di tutte le somme corrisposte al lavoratore di cui alla L. 153/69 e succ. mod., ha ritenuto, condividendo la posizione dell'INPGI, che la società opponente non abbia assolto all’onere della prova su di essa incombente di dimostrare l’esenzione da contribuzione delle somme erogate ad un lavoratore tra l’altro inserite in un verbale di conciliazione giudiziale. Rileva, infatti, il Giudice del Lavoro che - nel caso sottoposto al suo esame - non è dato accertare in alcun modo che l’importo erogato trovi il suo titolo nell’incentivazione all’esodo come asserito formalmente dall’azienda o in un titolo ad esso collegato, essendo evidente, al contrario, che le somme suddette trovano "relazione" nell’intercorso rapporto di lavoro, peraltro espressamente menzionato nell'atto transattivo. Da ciò - sempre secondo il Tribunale di Roma - non può che evincersi la natura retributiva delle somme erogate al lavoratore e la loro assoggettabilità a contribuzione in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi, previsto dal citato art 12 L.153/69. E ciò anche in virtù della circostanza che la datrice di lavoro NON ha fornito prova contraria circa la ricorrenza di una delle tassative cause di esclusione previste in tal senso dalla legge. La stessa conciliazione, a parere del Giudicante, non può qualificarsi neanche quale transazione novativa, poiché, nel caso di specie, non è evincibile la volontà delle parti di sostituire il rapporto originario con un rapporto nuovo e diverso, ma di regolare all’interno di quello preesistente solo alcuni aspetti, tra l’altro fonte di controversie, imputando l’erogazione della somma al rapporto stesso.