INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalismo on line e minimale contributivo come da alleato n al cnlg
Corte d'Appello ,   Sezone Lavoro,   08/11/2021,   n.3945

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza n. 9280/2019 resa dal Tribunale nel giudizio incardinato da una società editoriale avverso gli esiti di un verbale di accertamento redatto dagli Ispettori INPGI. La controversia ha avuto ad oggetto in particolare la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Gli ispettori avevano, infatti, riscontrato un’errata determinazione dell’imponibile previdenziale per alcuni giornalisti dipendenti causata dal mancato rispetto del minimale contributivo fissato dall’allegato N del CNLG FNSI – FIEG. La società ricorrente sosteneva che la retribuzione imponibile ai fini contributivi dovesse calcolarsi sulla base del contratto dalla medesima applicato ai propri dipendenti, ossia il CCNL FRT; a fondamento di ciò deduceva che la propria attività era quella di editare sul web un quotidiano telematico e che, invece, il Contratto Collettivo FNSI-FIEG sarebbe principalmente rivolto alla disciplina del lavoro giornalistico alle dipendenze dei quotidiani della carta stampata. Il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della società, riconoscendo l’applicabilità del minimale retributivo ai fini contributivi previsto dal Contratto Collettivo FNSI-FIEG in quanto stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e - rilevato che con l’allegato “N” al Ccnl Fieg-Fnsi la disciplina collettiva del lavoro giornalistico è stata estesa anche ai prodotti informatici - aveva affermato che non poteva configurarsi una distinta definizione di giornalismo o informazione on-line rispetto a quella tradizionale (richiamando in merito all’attività giornalistica on line ed al contenuto della contrattazione collettiva in esame precedenti della giurisprudenza di legittimità). La Corte d’Appello ha respinto l'impugnativa della società dichiarando di non volersi discostare dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati anche dal Giudice di primo grado. La Corte ha, invece, accolto l’appello incidentale dell’Inpgi avente ad oggetto la condanna della società al pagamento degli importi accertati nel verbale ispettivo, maggiorati delle ulteriori sanzioni maturande fino al saldo effettivo; domanda questa già formulata dall'INPGI in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio e sulla quale tuttavia era stata omessa la pronuncia.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalismo on line e minimale contributivo come da alleato n al cnlg
Corte d'Appello ,   Sezone Lavoro,   08/11/2021,   n.3945

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza n. 9280/2019 resa dal Tribunale nel giudizio incardinato da una società editoriale avverso gli esiti di un verbale di accertamento redatto dagli Ispettori INPGI. La controversia ha avuto ad oggetto in particolare la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Gli ispettori avevano, infatti, riscontrato un’errata determinazione dell’imponibile previdenziale per alcuni giornalisti dipendenti causata dal mancato rispetto del minimale contributivo fissato dall’allegato N del CNLG FNSI – FIEG. La società ricorrente sosteneva che la retribuzione imponibile ai fini contributivi dovesse calcolarsi sulla base del contratto dalla medesima applicato ai propri dipendenti, ossia il CCNL FRT; a fondamento di ciò deduceva che la propria attività era quella di editare sul web un quotidiano telematico e che, invece, il Contratto Collettivo FNSI-FIEG sarebbe principalmente rivolto alla disciplina del lavoro giornalistico alle dipendenze dei quotidiani della carta stampata. Il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della società, riconoscendo l’applicabilità del minimale retributivo ai fini contributivi previsto dal Contratto Collettivo FNSI-FIEG in quanto stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e - rilevato che con l’allegato “N” al Ccnl Fieg-Fnsi la disciplina collettiva del lavoro giornalistico è stata estesa anche ai prodotti informatici - aveva affermato che non poteva configurarsi una distinta definizione di giornalismo o informazione on-line rispetto a quella tradizionale (richiamando in merito all’attività giornalistica on line ed al contenuto della contrattazione collettiva in esame precedenti della giurisprudenza di legittimità). La Corte d’Appello ha respinto l'impugnativa della società dichiarando di non volersi discostare dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati anche dal Giudice di primo grado. La Corte ha, invece, accolto l’appello incidentale dell’Inpgi avente ad oggetto la condanna della società al pagamento degli importi accertati nel verbale ispettivo, maggiorati delle ulteriori sanzioni maturande fino al saldo effettivo; domanda questa già formulata dall'INPGI in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio e sulla quale tuttavia era stata omessa la pronuncia.