LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
fondo di garanzia e termine di prescrizione del diritto alla prestazione
Tribunale di Cosenza,   Lavoro,   01/12/2021,   n.2121

Il Tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso volto ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità nei confronti del Fondo di Garanzia Inpgi proposto da un giornalista ex dipendente di una società Fallita, ritenendo fondata l’eccezione preliminare e pregiudiziale - sollevata dall’Istituto - di avvenuta prescrizione del diritto alla prestazione. In particolare, ripercorrendo le argomentazioni svolte dall’Inpgi, il Tribunale ha rilevato che il diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro è assoggettato al termine di prescrizione annuale ex art. 2, comma 5 del D.Lgs 80/1992. Quindi, attesa la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo, è stato affermato in sentenza che la prescrizione non può che decorrere dalla data di perfezionamento dei presupposti costitutivi della domanda nei confronti del FdG (verifica della misura ed esistenza del credito accertata con stato passivo definitivo). Ciò posto, e rilevato dai documenti prodotti in atti che lo stato passivo è stato dichiarato definitivo il 27.11.2018, il Tribunale non ha potuto che constatare come la domanda al FdG - presentata dal ricorrente il 20.12.19 e pervenuta all’Inpgi il 13.1.2020 - fosse da ritenersi non rispettosa del termine annuale previsto dalla legge, con conseguente intervenuta prescrizione estintiva del relativo diritto. Il carattere assorbente dell'eccezione preliminare e pregiudiziale mossa dall'INPGI ha sollevato il Tribunale dall'esame delle altre eccezioni e questioni di merito, pure articolatamente svolte dall'Istituto.
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

fondo di garanzia e termine di prescrizione del diritto alla prestazione
Tribunale di Cosenza,   Lavoro,   01/12/2021,   n.2121

Il Tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso volto ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità nei confronti del Fondo di Garanzia Inpgi proposto da un giornalista ex dipendente di una società Fallita, ritenendo fondata l’eccezione preliminare e pregiudiziale - sollevata dall’Istituto - di avvenuta prescrizione del diritto alla prestazione. In particolare, ripercorrendo le argomentazioni svolte dall’Inpgi, il Tribunale ha rilevato che il diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro è assoggettato al termine di prescrizione annuale ex art. 2, comma 5 del D.Lgs 80/1992. Quindi, attesa la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo, è stato affermato in sentenza che la prescrizione non può che decorrere dalla data di perfezionamento dei presupposti costitutivi della domanda nei confronti del FdG (verifica della misura ed esistenza del credito accertata con stato passivo definitivo). Ciò posto, e rilevato dai documenti prodotti in atti che lo stato passivo è stato dichiarato definitivo il 27.11.2018, il Tribunale non ha potuto che constatare come la domanda al FdG - presentata dal ricorrente il 20.12.19 e pervenuta all’Inpgi il 13.1.2020 - fosse da ritenersi non rispettosa del termine annuale previsto dalla legge, con conseguente intervenuta prescrizione estintiva del relativo diritto. Il carattere assorbente dell'eccezione preliminare e pregiudiziale mossa dall'INPGI ha sollevato il Tribunale dall'esame delle altre eccezioni e questioni di merito, pure articolatamente svolte dall'Istituto.