INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Gli indici rivelatori della subordinazione giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/12/2021,  

Una società editoriale ha contestato giudizialmente gli esiti degli accertamenti ispettivi conclusi a suo carico dagli Ispettori di Vigilanza Inpgi deducendone l’infondatezza e, in particolare, contestando che i rapporti di lavoro oggetto dell’accertamento, e pertanto di recupero contributivo, potessero ricondursi nell’alveo della subordinazione giornalistica, sostenendone, al contrario, il valore di collaborazioni autonome. Il Tribunale di Roma, in primis, ha confermato il principio di legittimità secondo cui la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti all’inizio della stipula del contratto non è determinante poiché ciò che lo definisce è il concreto assetto che, quindi, potrebbe non aderire a tale originaria qualificazione. Il Giudice capitolino ha poi ripercorso le principali pronunce della Suprema Corte in merito agli indici rivelatori della subordinazione in materia di lavoro giornalistico e, alla luce di tale excursus, ha ritenuto sussistenti nel caso de quo, anche all’esito della lettura delle dichiarazioni e della documentazione raccolta in sede d’ispezione, il requisito dello stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale (i giornalisti conducevano da anni con cadenza settimanali trasmissione radiofoniche specifiche), del suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi della datrice di lavoro ( andavano in onda secondo turni programmati e decisi dall’azienda), del loro tenersi stabilmente a disposizione dell’azienda tra una prestazione e l’altra, della partecipazione nella realizzazione dei contenuti giornalistici richiesti da parte dei giornalisti oggetto del verbale ispettivo, partecipazione che non si è limitata all’intervento e conduzione delle trasmissioni, ma ha riguardato tutta l’attività preparatoria delle stesse. Al contrario, a parere del Giudice di Roma, alcun indice negativo che possa escludere la subordinazione è stato rilevato, non potendosi certamente considerare tale lo svolgimento di mansioni giornalistiche per un numero limitato di ore o concomitanti collaborazioni con altre realtà editoriali.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Gli indici rivelatori della subordinazione giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/12/2021,  

Una società editoriale ha contestato giudizialmente gli esiti degli accertamenti ispettivi conclusi a suo carico dagli Ispettori di Vigilanza Inpgi deducendone l’infondatezza e, in particolare, contestando che i rapporti di lavoro oggetto dell’accertamento, e pertanto di recupero contributivo, potessero ricondursi nell’alveo della subordinazione giornalistica, sostenendone, al contrario, il valore di collaborazioni autonome. Il Tribunale di Roma, in primis, ha confermato il principio di legittimità secondo cui la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti all’inizio della stipula del contratto non è determinante poiché ciò che lo definisce è il concreto assetto che, quindi, potrebbe non aderire a tale originaria qualificazione. Il Giudice capitolino ha poi ripercorso le principali pronunce della Suprema Corte in merito agli indici rivelatori della subordinazione in materia di lavoro giornalistico e, alla luce di tale excursus, ha ritenuto sussistenti nel caso de quo, anche all’esito della lettura delle dichiarazioni e della documentazione raccolta in sede d’ispezione, il requisito dello stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale (i giornalisti conducevano da anni con cadenza settimanali trasmissione radiofoniche specifiche), del suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi della datrice di lavoro ( andavano in onda secondo turni programmati e decisi dall’azienda), del loro tenersi stabilmente a disposizione dell’azienda tra una prestazione e l’altra, della partecipazione nella realizzazione dei contenuti giornalistici richiesti da parte dei giornalisti oggetto del verbale ispettivo, partecipazione che non si è limitata all’intervento e conduzione delle trasmissioni, ma ha riguardato tutta l’attività preparatoria delle stesse. Al contrario, a parere del Giudice di Roma, alcun indice negativo che possa escludere la subordinazione è stato rilevato, non potendosi certamente considerare tale lo svolgimento di mansioni giornalistiche per un numero limitato di ore o concomitanti collaborazioni con altre realtà editoriali.