INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
RESPONSABILE DELL’INFORMAZIONE MULTIMEDIALE - ESCLUSIONE GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro ,   20/01/2022,   n.481

A seguito di ispezione condotta dall’Inpgi è emersa l’irregolarità, nella struttura amministrativa dell’Ente destinatario di accertamento, della posizione lavorativa di un giornalista che per un certo periodo non aveva percepito retribuzione poiché, come da tesi datoriale, ricopriva un incarico (responsabile informazione multimediale) di lavoro per il quale secondo la normativa dell’epoca era vietata l’assunzione e pertanto risultava essere stato prestato gratuitamente con conseguente esclusione anche del versamento contributivo in favore dell’Inpgi. A seguito di modifica della norma da parte dell’Amministrazione stessa , il giornalista veniva regolarizzato contrattualmente e retribuito secondo il trattamento indicato nel decreto del Presidente della Giunta Regionale per il responsabile dell’informazione multimediale. Il Tribunale di Roma , dall’esame delle risultanze istruttorie ha ritenuto che l’attività lavorativa in questione, qualificata come subordinata giornalistica, non ricada nella fattispecie della gratuità non essendovi traccia di alcun contratto concluso tra il giornalista e l’Ente datore di lavoro che comprovi la volontà delle parti in tal senso. Il Giudice di Roma, tra l’altro, ricorda il necessario requisito della forma scritta perché sia valido un accordo di tal genere tra un provato e la Pubblica Amministrazione. Pertanto, aggiunge il Tribunale, seppur di fatto non sia stata versata la retribuzione, ciò non significa che non sia dovuta come anche disposto dalla normativa riportata in sentenza al riguardo. La stessa normativa ha infatti disciplinato per il periodo seguente la regolarizzazione del giornalista anche il trattamento retributivo riconosciuto al Capo Ufficio Stampa e al Responsabile dell’informazione multimediale. Poiché il giornalista in questione ha di fatto ricoperto tale secondo ruolo la datrice di lavoro è vincolata agli atti normativi che essa stessa emana anche dal punto di vista retributivo. Poiché inoltre, il trattamento economico annuale relativo al giornalista de quo è stato individuato puntualmente da successivo provvedimento dell’Ente, e non potendosi rinvenire alcun valido accordo sulla gratuità della prestazione per il periodo precedente, il Tribunale di Roma ha accertato come dovuti i contributi per tale pregresso periodo e ha condannato l’Amministrazione al pagamentodegli stessi comprensivi di sanzioni in favore dell’Inpgi.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

RESPONSABILE DELL’INFORMAZIONE MULTIMEDIALE - ESCLUSIONE GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro ,   20/01/2022,   n.481

A seguito di ispezione condotta dall’Inpgi è emersa l’irregolarità, nella struttura amministrativa dell’Ente destinatario di accertamento, della posizione lavorativa di un giornalista che per un certo periodo non aveva percepito retribuzione poiché, come da tesi datoriale, ricopriva un incarico (responsabile informazione multimediale) di lavoro per il quale secondo la normativa dell’epoca era vietata l’assunzione e pertanto risultava essere stato prestato gratuitamente con conseguente esclusione anche del versamento contributivo in favore dell’Inpgi. A seguito di modifica della norma da parte dell’Amministrazione stessa , il giornalista veniva regolarizzato contrattualmente e retribuito secondo il trattamento indicato nel decreto del Presidente della Giunta Regionale per il responsabile dell’informazione multimediale. Il Tribunale di Roma , dall’esame delle risultanze istruttorie ha ritenuto che l’attività lavorativa in questione, qualificata come subordinata giornalistica, non ricada nella fattispecie della gratuità non essendovi traccia di alcun contratto concluso tra il giornalista e l’Ente datore di lavoro che comprovi la volontà delle parti in tal senso. Il Giudice di Roma, tra l’altro, ricorda il necessario requisito della forma scritta perché sia valido un accordo di tal genere tra un provato e la Pubblica Amministrazione. Pertanto, aggiunge il Tribunale, seppur di fatto non sia stata versata la retribuzione, ciò non significa che non sia dovuta come anche disposto dalla normativa riportata in sentenza al riguardo. La stessa normativa ha infatti disciplinato per il periodo seguente la regolarizzazione del giornalista anche il trattamento retributivo riconosciuto al Capo Ufficio Stampa e al Responsabile dell’informazione multimediale. Poiché il giornalista in questione ha di fatto ricoperto tale secondo ruolo la datrice di lavoro è vincolata agli atti normativi che essa stessa emana anche dal punto di vista retributivo. Poiché inoltre, il trattamento economico annuale relativo al giornalista de quo è stato individuato puntualmente da successivo provvedimento dell’Ente, e non potendosi rinvenire alcun valido accordo sulla gratuità della prestazione per il periodo precedente, il Tribunale di Roma ha accertato come dovuti i contributi per tale pregresso periodo e ha condannato l’Amministrazione al pagamentodegli stessi comprensivi di sanzioni in favore dell’Inpgi.