INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Il collaboratore Fisso ex art. 2 del CNLG
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   14/12/2021,   n.4593

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro- con la sentenza qui in commento, ha rigettato l’impugnazione proposta da una società editoriale condannata in primo grado a versare, in favore dell’Inpgi, la contribuzione relativa a tre giornalisti risultati – a seguito di accertamento ispettivo – irregolarmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ma di fatto svolgenti attività di natura subordinata con le mansioni di collaboratori fissi ex art 2 CNLG. La Corte, dopo aver ripercorso i connotati tipici di tale figura contrattuale attraverso l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, ha confermato quanto già deciso dal Giudice di prime cure ritenendo che, nel giudizio de quo, anche l’istruttoria documentale e testimoniale in linea con le risultanze del verbale ispettivo, avesse fatto emergere tutti gli indici propri della subordinazione del collaboratore ex art. 2 CNLG. I tre giornalisti, infatti, erano incaricati di fornire copertura giornalistica ai settori informativi cui erano addetti (responsabilità del servizio), erano stabilmente inseriti nell’organizzazione redazionale, la loro produzione di articoli era stata copiosa rivelando un impegno assiduo e continuativa e su ciascun articolo ricevevano puntuali indicazioni dai superiori gerarchici sul taglio e la lunghezza. L’azienda faceva quotidiano affidamento sulla disponibilità assicurata dagli stessi che garantivano copertura anche nei mesi estivi e erano tenuti per questo a concordare le ferie con i colleghi di redazione. Pertanto emerge la continuità della prestazione che certo, a parere della corte, non può dirsi occasionale in quanto la loro disponibilità era cadenzata e stabilita dalla datrice di lavoro stessa. Al contrario, sottolinea la Corte, a nulla rileva il fatto che i giornalisti non avessero a disposizione le dotazioni d’ufficio , né che avessero collaborazioni concomitanti con altre società.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Il collaboratore Fisso ex art. 2 del CNLG
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   14/12/2021,   n.4593

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro- con la sentenza qui in commento, ha rigettato l’impugnazione proposta da una società editoriale condannata in primo grado a versare, in favore dell’Inpgi, la contribuzione relativa a tre giornalisti risultati – a seguito di accertamento ispettivo – irregolarmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ma di fatto svolgenti attività di natura subordinata con le mansioni di collaboratori fissi ex art 2 CNLG. La Corte, dopo aver ripercorso i connotati tipici di tale figura contrattuale attraverso l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, ha confermato quanto già deciso dal Giudice di prime cure ritenendo che, nel giudizio de quo, anche l’istruttoria documentale e testimoniale in linea con le risultanze del verbale ispettivo, avesse fatto emergere tutti gli indici propri della subordinazione del collaboratore ex art. 2 CNLG. I tre giornalisti, infatti, erano incaricati di fornire copertura giornalistica ai settori informativi cui erano addetti (responsabilità del servizio), erano stabilmente inseriti nell’organizzazione redazionale, la loro produzione di articoli era stata copiosa rivelando un impegno assiduo e continuativa e su ciascun articolo ricevevano puntuali indicazioni dai superiori gerarchici sul taglio e la lunghezza. L’azienda faceva quotidiano affidamento sulla disponibilità assicurata dagli stessi che garantivano copertura anche nei mesi estivi e erano tenuti per questo a concordare le ferie con i colleghi di redazione. Pertanto emerge la continuità della prestazione che certo, a parere della corte, non può dirsi occasionale in quanto la loro disponibilità era cadenzata e stabilita dalla datrice di lavoro stessa. Al contrario, sottolinea la Corte, a nulla rileva il fatto che i giornalisti non avessero a disposizione le dotazioni d’ufficio , né che avessero collaborazioni concomitanti con altre società.