INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Le collaborazioni coordinate e continuative nel lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   22/10/2021,   n.8657

A seguito di un accertamento ispettivo INPGI è emersa la diversa natura di alcuni rapporti di lavoro formalmente inquadrati dall’azienda quali autonomi, invero aventi tutte le caratteristiche proprie delle collaborazioni coordinate e continuative e, come tali, sono stati oggetto di recupero contributivo da parte dell’Istituto. Il Tribunale, dopo aver ribadito la valenza probatoria dei verbali ispettivi, alla luce anche del consolidato orientamento della Suprema Corte al riguardo, ha sottolineato che la società opponente ha contestato le dichiarazioni dei lavoratori non in merito al loro contenuto, ma in ragione delle modalità di acquisizione. A parere del Giudice di prime cure, dalla copiosa documentazione acquisita in sede di accertamento, è emerso chiaramente che la datrice di lavoro si è avvalsa per anni dei lavoratori de quo, i quali erano inseriti funzionalmente nel sistema organizzativo redazionale con conseguente affidamento della società sulle relative prestazioni, risultando pertanto provata la continuità della prestazione e conseguentemente la non occasionalità della stessa. Al pari, anche l’elemento della coordinazione è risultato provato e attestato, tra l’altro, anche dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda. Il collegamento funzionale, poi, è emerso non solo dalle concordanti dichiarazioni dei giornalisti oggetto di recupero e dei loro colleghi di redazione, ma anche dall’esame dei compensi ricevuti recanti un ammontare costante e a cadenza mensile. In ultimo è stata anche provata la personalità della prestazione svolta direttamente dai giornalisti in causa.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Le collaborazioni coordinate e continuative nel lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   22/10/2021,   n.8657

A seguito di un accertamento ispettivo INPGI è emersa la diversa natura di alcuni rapporti di lavoro formalmente inquadrati dall’azienda quali autonomi, invero aventi tutte le caratteristiche proprie delle collaborazioni coordinate e continuative e, come tali, sono stati oggetto di recupero contributivo da parte dell’Istituto. Il Tribunale, dopo aver ribadito la valenza probatoria dei verbali ispettivi, alla luce anche del consolidato orientamento della Suprema Corte al riguardo, ha sottolineato che la società opponente ha contestato le dichiarazioni dei lavoratori non in merito al loro contenuto, ma in ragione delle modalità di acquisizione. A parere del Giudice di prime cure, dalla copiosa documentazione acquisita in sede di accertamento, è emerso chiaramente che la datrice di lavoro si è avvalsa per anni dei lavoratori de quo, i quali erano inseriti funzionalmente nel sistema organizzativo redazionale con conseguente affidamento della società sulle relative prestazioni, risultando pertanto provata la continuità della prestazione e conseguentemente la non occasionalità della stessa. Al pari, anche l’elemento della coordinazione è risultato provato e attestato, tra l’altro, anche dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda. Il collegamento funzionale, poi, è emerso non solo dalle concordanti dichiarazioni dei giornalisti oggetto di recupero e dei loro colleghi di redazione, ma anche dall’esame dei compensi ricevuti recanti un ammontare costante e a cadenza mensile. In ultimo è stata anche provata la personalità della prestazione svolta direttamente dai giornalisti in causa.