INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - radioreporter
Tribunale di Roma,   Lavoro,   11/11/2005,   n.20186

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di una giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto tutte le eccezioni mosse dalla Pubblikappa Srl (titolare dell’emittente radiofonica “Kiss Kiss Italia”), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi per l’attività svolta dalla giornalista. La Pubblikappa fondava la propria opposizione negando la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico. Il Giudice, svolta l’istruttoria, ha ritenuto – invece - sussistente l’obbligo contributivo in favore dell’Inpgi ricorrendo tutti i requisiti a tal fine richiesti dalla legge: il possesso dello status di giornalista - professionista, praticante o pubblicista – risultante dall’iscrizione nell’apposito albo o registro, e la natura subordinata e giornalistica dell’attività prestata. L’iscrizione all’albo dei giornalisti o al registro dei praticanti costituisce un provvedimento di accertamento costitutivo efficace verso tutti e non può essere oggetto di sindacato incidentale - da parte del giudice ordinario – in relazione alla disposta decorrenza dell’iscrizione stessa. Il Tribunale di Roma - richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – riconosce la piena equiparazione della formale iscrizione nel registro dei praticanti all’accertamento dell’esercizio di fatto della pratica giornalistica ad opera del competente consiglio dell’ordine nel caso vi sia un’ingiustificata inerzia da parte del direttore responsabile della testata. Sentenza depositata l'11/11/2005; passata in giudicato.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - radioreporter
Tribunale di Roma,   Lavoro,   11/11/2005,   n.20186

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di una giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto tutte le eccezioni mosse dalla Pubblikappa Srl (titolare dell’emittente radiofonica “Kiss Kiss Italia”), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi per l’attività svolta dalla giornalista. La Pubblikappa fondava la propria opposizione negando la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico. Il Giudice, svolta l’istruttoria, ha ritenuto – invece - sussistente l’obbligo contributivo in favore dell’Inpgi ricorrendo tutti i requisiti a tal fine richiesti dalla legge: il possesso dello status di giornalista - professionista, praticante o pubblicista – risultante dall’iscrizione nell’apposito albo o registro, e la natura subordinata e giornalistica dell’attività prestata. L’iscrizione all’albo dei giornalisti o al registro dei praticanti costituisce un provvedimento di accertamento costitutivo efficace verso tutti e non può essere oggetto di sindacato incidentale - da parte del giudice ordinario – in relazione alla disposta decorrenza dell’iscrizione stessa. Il Tribunale di Roma - richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – riconosce la piena equiparazione della formale iscrizione nel registro dei praticanti all’accertamento dell’esercizio di fatto della pratica giornalistica ad opera del competente consiglio dell’ordine nel caso vi sia un’ingiustificata inerzia da parte del direttore responsabile della testata. Sentenza depositata l'11/11/2005; passata in giudicato.