INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
iscrizione al registro dei praticanti giornalisti: onere di provare la subordinazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/04/2005,   n.7279

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di una giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Edisud Spa (editrice de “la Gazzetta del Mezzogiorno”), confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento all’attività svolta da un giornalista iscritto al registro dei Praticanti con effetto retrodatato. Nella specie il Tribunale ha accertato la sussistenza di entrambi i requisiti di legge perché sia operante la tutela previdenziale Inpgi (natura subordinata dell’attività svolta e status professionale derivante dall’iscrizione all’Albo e/o al Registro dei praticanti giornalisti). La subordinazione è stata desunta dalla prova in ordine alla sussistenza di indici rivelatori, quali la presenza quotidiana in redazione, la soggezione alle direttive dei superiori, la dotazione di una postazione fissa, l’inserimento in turnazioni ecc… Il requisito dello “status professionale” è risultato anch’esso provato dall’iscrizione, con efficacia retroattiva, disposta dal competente Ordine dei Giornalisti (Organo preposto per legge a garantire l’osservanza della legge professionale e il corretto svolgimento dell’attività giornalistica). Il Giudice ha, quindi, affermato che – una volta accertata la natura subordinata del rapporto - dal conseguimento dello status di praticante deriva l’automatica assoggettabilità alla contribuzione Inpgi, incombendo, d’altra parte, sul datore di lavoro l’eventuale prova dell’illegittimità di tale provvedimento e di conseguenza del possesso dei requisiti. Sentenza depositata il 21/04/2005
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

iscrizione al registro dei praticanti giornalisti: onere di provare la subordinazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/04/2005,   n.7279

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di una giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Edisud Spa (editrice de “la Gazzetta del Mezzogiorno”), confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento all’attività svolta da un giornalista iscritto al registro dei Praticanti con effetto retrodatato. Nella specie il Tribunale ha accertato la sussistenza di entrambi i requisiti di legge perché sia operante la tutela previdenziale Inpgi (natura subordinata dell’attività svolta e status professionale derivante dall’iscrizione all’Albo e/o al Registro dei praticanti giornalisti). La subordinazione è stata desunta dalla prova in ordine alla sussistenza di indici rivelatori, quali la presenza quotidiana in redazione, la soggezione alle direttive dei superiori, la dotazione di una postazione fissa, l’inserimento in turnazioni ecc… Il requisito dello “status professionale” è risultato anch’esso provato dall’iscrizione, con efficacia retroattiva, disposta dal competente Ordine dei Giornalisti (Organo preposto per legge a garantire l’osservanza della legge professionale e il corretto svolgimento dell’attività giornalistica). Il Giudice ha, quindi, affermato che – una volta accertata la natura subordinata del rapporto - dal conseguimento dello status di praticante deriva l’automatica assoggettabilità alla contribuzione Inpgi, incombendo, d’altra parte, sul datore di lavoro l’eventuale prova dell’illegittimità di tale provvedimento e di conseguenza del possesso dei requisiti. Sentenza depositata il 21/04/2005