INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi: non applicabilit all'inpgi della l.
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/03/2007,   n.4512

“Deve essere condivisa l’affermazione dell’Inpgi secondo il quale le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2001 (in particolare art. 116, commi 8 – 12) non sono a lui applicabili”. Così il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione della società Editrice Il Tempo, volta ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni, in relazione al nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art.116 della legge finanziaria n.388/2000. Nel decidere la controversia il Giudice ha applicato i principi contenuti nella sentenza n.3005 del 12/05/2004 del Consiglio di Stato con cui è stato affermato che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000 non è applicabile all’Inpgi, al quale va riconosciuto il potere di determinare in modo autonomo rispetto all’ordinamento generale le sanzioni connesse all’inadempimento degli obblighi contributivi. Nella sentenza viene anche richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n.11023 del 12/05/2006, secondo la quale, nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della Legge n.388/2000 non si applica automaticamente all’Istituto, il quale per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio ha il potere di adottare un autonomo regime sanzionatorio per inadempienze contributive, mediante deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale. Sentenza depositata in data 8/03/2007
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi: non applicabilit all'inpgi della l.
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/03/2007,   n.4512

“Deve essere condivisa l’affermazione dell’Inpgi secondo il quale le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2001 (in particolare art. 116, commi 8 – 12) non sono a lui applicabili”. Così il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione della società Editrice Il Tempo, volta ad ottenere la rideterminazione delle sanzioni, in relazione al nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art.116 della legge finanziaria n.388/2000. Nel decidere la controversia il Giudice ha applicato i principi contenuti nella sentenza n.3005 del 12/05/2004 del Consiglio di Stato con cui è stato affermato che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000 non è applicabile all’Inpgi, al quale va riconosciuto il potere di determinare in modo autonomo rispetto all’ordinamento generale le sanzioni connesse all’inadempimento degli obblighi contributivi. Nella sentenza viene anche richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n.11023 del 12/05/2006, secondo la quale, nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della Legge n.388/2000 non si applica automaticamente all’Istituto, il quale per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio ha il potere di adottare un autonomo regime sanzionatorio per inadempienze contributive, mediante deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale. Sentenza depositata in data 8/03/2007