LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
obbligo di pagamento delle sanzioni civili: irrilevanza della volontarieta' dell'omissione
Corte d'appello di Roma - Sez. 1° Civile,   Sezione 1° Civile,   23/04/2007,   n.1845

L’obbligo relativo alle sanzioni civili che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione “iuris et de iure”, il danno cagionato all’istituto previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato. Con questa motivazione, supportata da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice di secondo grado ha accolto l’appello proposto dall’Inpgi avverso la sentenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, riconoscendo il credito dell’Istituto relativo alle sanzioni civili e alla una tantum e, conseguentemente ha ammesso il suddetto credito al passivo del fallimento IPM TOUR S.r.l. Sentenza depositata in cancelleria il 23 aprile 2007
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

obbligo di pagamento delle sanzioni civili: irrilevanza della volontarieta' dell'omissione
Corte d'appello di Roma - Sez. 1° Civile,   Sezione 1° Civile,   23/04/2007,   n.1845

L’obbligo relativo alle sanzioni civili che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione “iuris et de iure”, il danno cagionato all’istituto previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato. Con questa motivazione, supportata da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice di secondo grado ha accolto l’appello proposto dall’Inpgi avverso la sentenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, riconoscendo il credito dell’Istituto relativo alle sanzioni civili e alla una tantum e, conseguentemente ha ammesso il suddetto credito al passivo del fallimento IPM TOUR S.r.l. Sentenza depositata in cancelleria il 23 aprile 2007